Art. 2.

  1.  I  decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui
alla  citata  legge  n.  488/1992  vengono  adottati  in favore delle
domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente
dalla  prima,  fino  all'esaurimento delle risorse disponibili di cui
alle  premesse  tenendo  conto  della riserva di fondi a favore delle
piccole  e  medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art.  1,  comma 2,  ed  all'art.  10,  comma  1,  del regolamento
medesimo.
  2.  Per  le  iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o delle
Regioni  le corrispondenti risorse sono gestite in contabilita' fuori
bilancio,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  25 novembre  2003  citato  in premessa, a valere sulla
contabilita'   speciale  n.  1726  istituita  nell'ambito  del  Fondo
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio  1982,  n.  46.  Per  le  iniziative  non  ammissibili ai
predetti  cofinanziamenti  le  risorse  sono  gestite in contabilita'
ordinaria  e,  pertanto,  con  successivi  decreti, si provvedera' ad
impegnare  i  conseguenti  oneri  a  carico  del  cap. 7420, piano di
gestione  n.  26  dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle   attivita'   produttive,   a   favore   delle  singole  banche
concessionarie.