Art. 2. 1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del regolamento medesimo. 2. Per le iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o delle Regioni le corrispondenti risorse sono gestite in contabilita' fuori bilancio, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003 citato in premessa, a valere sulla contabilita' speciale n. 1726 istituita nell'ambito del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le iniziative non ammissibili ai predetti cofinanziamenti le risorse sono gestite in contabilita' ordinaria e, pertanto, con successivi decreti, si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.