Alle province
                              Ai  comuni  con popolazione superiore a
                              3.000 abitanti
                              Alle  comunita' montane con popolazione
                              superiore a 10.000 abitanti
                              Alle  unioni di comuni e alle comunita'
                              isolane  con  popolazione  superiore  a
                              10.000 abitanti
                              Agli      organi      di      revisione
                              economico-finanziaria degli enti locali
                              soggetti al patto di stabilita' interno
                              e per conoscenza:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale Roma
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento     affari    interni    e
                              territoriali   Direz.   Centr.  Finanza
                              locale Roma
                              Alle ragionerie provinciali dello Stato
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale - Sezione enti locali Roma
                              All'A.N.C.I.  -  via dei Prefetti n. 46
                              Roma
                              All'U.P.I. - Piazza Cardelli n. 4 Roma
                              All'UNCEM - via Palestro n. 30 Roma
A. Premessa.
  La  legge  finanziaria per il 2005 ha introdotto importanti novita'
nell'azione  di  contenimento  della  spesa  pubblica:  il  limite di
incremento   della   spesa   complessiva   per   l'anno   2005  delle
amministrazioni   pubbliche   viene   fissato  al  2%  rispetto  alla
corrispondente spesa per il 2004.
  Le  Autonomie  territoriali, in quanto facenti parte dell'aggregato
amministrazioni   pubbliche,   adottano   anch'esse   tale  principio
attraverso le disposizioni sul patto di stabilita' interno che, nella
legge  finanziaria  2005, risultano profondamente modificate rispetto
alle  regole  precedentemente vigenti: si e' passati, infatti, da una
crescita   programmata   del  saldo  finanziario  ad  una  evoluzione
controllata  della  spesa.  L'applicazione  di tale regola generale a
livello  di  singoli  comparti  (regioni, province, comuni, comunita'
montane,  unioni di comuni e comunita' isolane) determina l'obiettivo
programmatico per l'anno 2005 in termini di contabilita' nazionale.
  Evidentemente,  per  dettare le regole di comportamento del singolo
ente  ed  al  fine  di  valutare correttamente gli effetti finanziari
della   norma,  con  il  disegno  di  legge  finanziaria  sono  state
introdotte   disposizioni  basate  non  sui  dati  2004  (non  ancora
definitivi)   ma  su  dati  certi,  quali  quelli  gia'  realizzatisi
nell'esercizio   2003  incrementati  del  4,8%:  ottenendo  cosi'  un
criterio  quantitativamente  analogo alla crescita del 2% sulla spesa
presunta 2004.
  Successivamente,  in  sede  di discussione parlamentare, al fine di
eliminare  eventuali  andamenti  anomali  delle  spese da prendere in
considerazione,  e'  stata  modificata  la base di riferimento su cui
applicare  la  percentuale  di  crescita  programmata: infatti, si e'
fatto  riferimento  non  esclusivamente  all'anno  2003 ma alla media
delle  spese  del  triennio 2001-2003 modificando, di conseguenza, la
percentuale  d'incremento  dal 4,8% (base 2003) all'11,5% (base media
triennio 2001-2003).
  Sempre  in  sede  parlamentare  e'  stato  introdotto il cosiddetto
principio  della  «virtuosita»  o  meno  di un ente locale: e' stato,
infatti,   definito  «virtuoso»  quell'ente  la  cui  spesa  corrente
(determinata  in  termini di pagamenti in conto competenza e in conto
residui)  media  pro-capite  del  triennio  2001-2003  sia  risultata
inferiore  a  quella  media  pro-capite  della  classe demografica di
appartenenza  (definita  con decreto ministeriale 26 gennaio 2005, in
corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale e visionabile sul
sito   http://wwww.  rgs.mef.gov.it/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/
index.asp).  In  questo  caso,  l'ente puo' far crescere il complesso
delle  proprie  spese  per l'anno 2005 dell'11,5% rispetto alla spesa
media del triennio 2001-2003.
  Nel  caso  in cui, l'ente abbia registrato una spesa corrente media
pro-capite  del  triennio 2001-2003 superiore o uguale a quella media
pro-capite   della   classe   demografica   di   appartenenza  e'  da
considerarsi  «non  virtuoso»  e,  di conseguenza, il complesso delle
proprie  spese  per l'anno 2005 potra' crescere del 10% rispetto alla
spesa media del triennio 2001-2003.
  In  termini  gestionali, tale principio si' traduce in una crescita
dell'11,5%  o  del  10%  delle  spese  finali  -  correnti e in conto
capitale  (al  netto  di una serie di spese di cui si' fara' puntuale
riferimento  in proseguo) - per l'anno 2005 rispetto alla media delle
corrispondenti   spese   sostenute   nel   triennio   2001-2003,  sia
relativamente  agli  impegni  che  ai  pagamenti totali (competenza e
residui).
  Per  le  unioni  di comuni e le comunita' isolane la percentuale di
crescita e' unica e stabilita nell'11,5%.
  Per  gli anni 2006 e 2007, la crescita e' stabilita nel 2% rispetto
alla spesa programmatica dell'anno precedente.
  E'  di  tutta evidenza, che le nuove regole del patto di stabilita'
interno  vanno  ad  incidere  esclusivamente sul versante della spesa
dell'ente  locale  senza  tener  in  alcun  conto  delle entrate gia'
previste o di nuova realizzazione, ad eccezione di quanto indicato al
successivo punto B.3.3., che sono a disposizione dell'ente. Pertanto,
il  livello  di  spesa  resta  comunque  determinato  entro il limite
stabilito  dalle  nuove  regole  indipendentemente dalla dimensione o
finalizzazione delle entrate.
B. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2005.
B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2005.
  Come  per il passato, la legge finanziaria per il 2005, al comma 24
dell'art. 1 (nella presente circolare il riferimento all'articolo non
verra'  piu'  evidenziato  atteso  che  la  legge finanziaria 2005 e'
composta di un solo articolo), ha previsto per il patto di stabilita'
interno  il  raggiungimento  di  due  obiettivi  in  termini di spesa
relativamente  sia  alla  gestione di competenza che alla gestione di
cassa,  per  cui  il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due
obiettivi  configura  il  mancato  rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno.
  Per  la  determinazione della spesa si deve far riferimento, per la
gestione  di  competenza,  agli  impegni  dell'anno  2005  e,  per la
gestione  di  cassa,  ai  pagamenti  totali  (competenza  +  residui)
sostenuti nell'anno 2005.
  In  ordine  alla  verifica  dei  due  obiettivi per l'anno 2005, si
soggiunge  che  non  e'  necessaria  l'approvazione formale del conto
consuntivo  dello  stesso  anno 2005; infatti, sia per la gestione di
competenza  che  per  quella  di  cassa, le risultanze possono essere
determinate  con  riferimento  alle  scritture di bilancio (paritari)
definite  dal  Servizio finanziario dell'ente locale, tenuto altresi'
conto  che  e'  lo  stesso  ente  che  provvede  -  con le forme e le
modalita'  che  ritiene  piu' opportune - alla autocertificazione del
raggiungimento dei due obiettivi del patto (comma 98).
B.2 Enti «virtuosi» e enti «non virtuosi».
  La  legge  finanziaria  prevede  (comma  22, lettera a) un tasso di
crescita   delle  spese  piu'  elevato  per  gli  enti  che  sono  da
considerarsi «virtuosi» rispetto agli altri.
  La  virtuosita'  viene  determinata sulla base della spesa corrente
media  pro-capite  che  deve  risultare inferiore alla corrispondente
spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza.
  Il  metodo per la verifica di tale requisito deve essere effettuato
attraverso:
    I.  la  determinazione  della  spesa  corrente media. Si deve far
riferimento,  come  dispone  la norma, ai soli pagamenti correnti (in
conto  competenza  e  in  conto residui) registrati in ciascuno degli
esercizi 2001, 2002 e 2003 e calcolarne la media del triennio;
    II.  la  determinazione  della  popolazione  media.  Si  deve far
riferimento alla media della popolazione residente (secondo i criteri
previsti  dall'art.  156  del decreto legislativo n. 267 del 2000) al
31 dicembre  2001,  2002  e  2003. In proposito si veda il successivo
punto G.2.1.;
    III.  la determinazione della spesa media pro-capite. Si rapporta
la  spesa  media di cui al punto I con la popolazione media di cui al
punto II;
    IV.  l'individuazione  della  «virtuosita»  o meno dell'ente. Nel
caso  in cui la spesa media pro-capite (punto III) sia inferiore alla
spesa  media  pro-capite  della  classe  demografica  di appartenenza
(individuata  nel  richiamato  decreto ministeriale 26 gennaio 2005),
l'incremento  da  applicare  e'  dell'11,5% mentre, nel caso di spesa
superiore o uguale, l'incremento da applicare e' del 10%.
  Per  un  esempio  sulla  metodologia da applicare per verificare se
l'ente  e'  «virtuoso» o meno si veda l'allegato «A/05» alla presente
circolare.
B.3. Spese soggette alle regole del patto di stabilita' interno.
  B.3.1 La norma (comma 24) prevede che le spese soggette alle regole
del  patto  di  stabilita'  interno siano relative al complesso delle
spese  correnti e in conto capitale cosi' come definite dai titoli l°
e  2°  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 194 del 1996
(altrimenti definite spese finali).
  Possono   essere  escluse  da  tale  complesso  soltanto  le  spese
espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente:
    a) le  spese  per  il  personale,  cui si applicano le specifiche
disposizioni  di  cui  ai  commi 91, 95, 98, 99 e 116 recanti vincoli
alla   crescita   delle   retribuzioni,   per   effetto  dei  rinnovi
contrattuali,   e   misure   limitative  delle  assunzioni  di  nuovo
personale.
    In  proposito  -  nel  rammentare  che,  ai sensi del comma 91, i
risparmi  derivanti  da  queste  ultime misure relative all'anno 2005
concorrono   alla   copertura   degli   oneri  derivanti  da  rinnovi
contrattuali  relativi  al  biennio 2004-2005 - si rappresenta che le
spese per il personale da escludere sono costituite da:
      le   retribuzioni   lorde  (trattamento  fisso  ed  accessorio)
corrisposte  al  personale  in  servizio  (a  tempo  indeterminato  e
determinato  nonche'  con  contratto  di  formazione-lavoro)  inclusi
emolumenti arretrati;
      gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi
obbligatori;
      l'IRAP sulle retribuzioni;
      gli  assegni  per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese
per equo indennizzo.
    b) le  spese  per  la sanita' (la cui esclusione e' valida per le
sole regioni e non anche per gli enti locali);
    c) le   spese   derivanti   dall'acquisizione  di  partecipazioni
azionarie  e  di  altre  attivita'  finanziarie,  dai conferimenti di
capitale  e  dalle  concessioni  di  crediti. Tali spese, pur essendo
classificate  tra le spese di parte capitale, non vengono conteggiate
ai  fini  del patto in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie,
non  vengono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento netto
delle  pubbliche  amministrazioni  utilizzato a livello europeo e, di
conseguenza, vengono escluse anche dal patto di stabilita' interno;
    d) le  spese  per  trasferimenti  destinati  alle amministrazioni
pubbliche   individuate   dall'elenco   n.   1  allegato  alla  legge
finanziaria  2005.  In  questo  caso, si deve far riferimento ai soli
trasferimenti correnti e in conto capitale i cui destinatari siano le
amministrazioni  pubbliche  e non anche alle somme attribuite a dette
amministrazioni  quali  corrispettivi  di  servizi.  Si  precisa  che
l'elenco  delle  amministrazioni pubbliche potra' a breve essere piu'
agevolmente individuato anche accedendo al sito www.rgs.mef.gov.it;
    e) le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti
a  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  minorile.  Tali  spese
riguardano  il  costo  sostenuto  dai  comuni per quei minori dati in
affido   con  decreto  dell'autorita'  giudiziaria  presso  istituti,
comunita' alloggio o famiglie;
    f) le  spese  per  calamita'  naturali  con riferimento alle sole
spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche'
il   completamento   dell'attuazione   delle  ordinanze  emanate  dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di
stato di emergenza.
  Piu'   in   dettaglio,  per  l'individuazione  precisa  delle  voci
rilevanti  ai  fini del complesso delle spese prese in considerazione
dal patto di stabilita' interno, si ritiene opportuno far riferimento
alla  codifica  prevista  dal  decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2002) ed
utilizzata  per  la  trasmissione  dei flussi trimestrali di cassa da
parte  dei  tesorieri  degli  enti locali ai sensi dell'art. 30 della
legge  n. 468 del 1978. A tal proposito, si rimanda a quanto indicato
nell'allegato «B/05» alla presente circolare.
  B.3.2  Il  comma 25,  dispone  che,  per  il  solo  anno  2005, dal
complesso  delle spese come sopra definito occorre escludere altresi'
le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla
U.E.,  ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Sono,
quindi,  da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti
comunitari,  ma  anche  quelle  collegate  agli  stessi  interventi e
finanziate dallo Stato e/o dalla regione e dallo stesso ente locale.
  B.3.3  Per  le  sole spese di investimento e' consentito (comma 26)
eccedere  i  limiti stabiliti soltanto nella misura corrispondente ai
proventi   derivanti  da  alienazione  di  immobili  e  mobili  e  da
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.
  In   particolare,   per  le  erogazioni  a  titolo  gratuito  e  le
liberalita',  si  ritiene  che  a  tali  fattispecie  possano  essere
ricondotte, nel primo caso, i contributi a titolo gratuito versati da
soggetti  diversi  dalle  amministrazioni  pubbliche,  in quanto tali
entrate  vanno  ad  incidere  positivamente  sull'indebitamento netto
della  pubblica  amministrazione,  nel secondo caso, le donazioni, le
eredita'  ed  i lasciti. Non rientrano, invece, tra tali tipologie di
entrate    i   trasferimenti   ed   i   contributi   provenienti   da
amministrazioni pubbliche.
B.4. Calcolo dell'obiettivo programmatico per l'anno 2005.
  B.4.1.  Province, comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
e comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  Occorre  precisare  che  devono  essere  determinati  due obiettivi
programmatici  di  spesa  per l'anno 2005: l'uno con riferimento alla
gestione  di  competenza  (impegni  di competenza) e l'altro relativo
alla  gestione  di  cassa  (pagamenti  in conto competenza e in conto
residui),   adottando   per   entrambi   il   medesimo   criterio  di
determinazione  e la medesima percentuale d'incremento calcolata come
al precedente punto B.2.
  Per  determinare  i  due obiettivi programmatici per l'anno 2005 e'
necessario calcolare per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003 il
complesso  della spesa (corrente e in conto capitale come definito al
punto B.3.) e calcolarne il valore medio del triennio a cui applicare
l'incremento dell'11,5%, se l'ente e' risultato «virtuoso» o del 10%,
nel  caso  di  ente  «non  virtuoso»  definito secondo la metodologia
esposta al punto B.2.
  Nell'allegato  «C/05»  alla  presente  circolare  e'  riportato  un
esempio  numerico  del  calcolo  degli obiettivi programmatici per il
2005.
  B.4.2.  Unioni  di  comuni  e  comunita'  isolane  con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
  Per  le unioni di comuni e per le comunita' isolane con popolazione
superiore a 10.000 abitanti le regole del patto di stabilita' interno
per  l'anno  2005 prevedono che gli obiettivi programmatici - sia per
la gestione di competenza che per quella di cassa - siano determinati
senza alcun riferimento alla «virtuosita» o meno dell'ente.
  Di  conseguenza,  rispetto  a  quanto  precedentemente indicato nel
punto  B.4.1.,  per  dette  tipologie  di  enti  si  applica  l'unica
percentuale  d'incremento  dell'11,5%  sulla spesa media del triennio
2001-2003 sia in termini di impegni che di pagamenti totali.
  E'  di  tutta  evidenza che la spesa media di riferimento e' quella
determinata con i criteri precedentemente evidenziati al punto B.4.1.
per le altre tipologie di enti.
C. Limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
  Qualora l'ente, non dovesse raggiungere entrambi gli obiettivi (per
la  gestione  di  competenza  e  per la gestione di cassa), o dovesse
raggiungerne  uno solo, sara' soggetto, nell'anno 2006, alle seguenti
limitazioni (comma 33) riguardanti:
    C.1.  Le  spese  per  acquisto di beni e servizi. Tali spese sono
identificate  dagli  interventi «02» (acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime) - «03» (prestazioni di servizi) - «04» (utilizzo di
beni  di  terzi)  della classificazione della spesa di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 194 del 1996 e il limite si deve
intendere  applicato  sia  agli  impegni  che  ai  pagamenti  totali.
L'inclusione  dell'intervento «04» nell'acquisto di beni e servizi e'
gia'  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  ed e' operativa sin dal
2002; tale impostazione e' rilevabile dalla circolare dello scrivente
n. 35 del 15 novembre 2002 (pubblicata sul supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 279 del 28 novembre 2002) relativa al «Quadro
di raccordo tra prospetto dei flussi trimestrali di cassa e codici di
bilancia di cui al decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002».
  Al riguardo possono registrarsi le seguenti due fattispecie:
    l'ente locale che nel 2005 non raggiunga gli obiettivi del patto,
come  definiti  al  precedente  punto B.4., non potra' effettuare nel
2006  spese  in  misura superiore alla corrispondente spesa sostenuta
nell'ultimo  anno  in cui si e' accertato il rispetto degli obiettivi
del  patto  di stabilita' interno. Il limite di spesa per il 2006 non
potra',  quindi, superare il limite di spesa accertato nell'anno piu'
recente in cui l'ente ha raggiunto gli obiettivi del patto;
    l'ente  locale che nel 2005 e negli anni precedenti non abbia mai
rispettato  le  regole  del  patto non potra' effettuare nel 2006 una
spesa per acquisto di beni e servizi superiore a quella sostenuta nel
2003  ridotta  del  10%.  La  riduzione si applica sul coacervo delle
spese  per  acquisto  di  beni e servizi del 2003 e non sulla singola
voce.
  C.2.  Le  assunzioni  di personale. La disposizione di cui al comma
33,  lettera  b),  in  combinato  disposto con i commi 95 e 116, deve
essere  interpretata  in  termini  di particolare rigore, in ossequio
alla  volonta' del legislatore di dettare una disciplina estremamente
rigida   nei  confronti  degli  enti  non  rispettosi  del  patto  di
stabilita'  interno. Si segnala che la norma - oltre a non consentire
qualsiasi  forma  di  assunzione  di  personale a tempo determinato e
indeterminato  -  preclude  anche  la  possibilita' di ricorrere alle
procedure di mobilita'.
  C.3.  Il  divieto  di  ricorrere  all'indebitamento  per finanziare
investimenti.  Anche  per  l'anno  2006 e' stata ribadita la sanzione
relativa all'impossibilita' per l'ente di ricorrere all'indebitamento
in  caso  di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno.
  Naturalmente,  non  rientrano  nel  divieto  le  operazioni che non
configurano   un   nuovo   debito,  quali  i  mutui  e  le  emissioni
obbligazionarie   il   cui   ricavato   e'  destinato  all'estinzione
anticipata  di  precedenti operazioni di indebitamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Tale riduzione
risulta  verificata se, all'atto dell'operazione, la somma dei valori
attuali  di  tutti i flussi della nuova passivita', comprensiva delle
quote  capitale  e  delle  quote interesse, nonche' delle commissioni
relative    sia   all'estinzione   della   vecchia   passivita'   sia
all'accensione  della  nuova,  e'  inferiore  alla  somma  dei valori
attuali della passivita' preesistente.
D. Il patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2007.
  Il  legislatore  ha  previsto  (comma 22, lettera b) che per l'anno
2006  la  determinazione  della  spesa  programmatica  (in termini di
impegni   e   di  pagamenti)  deve  far  riferimento  agli  obiettivi
programmatici  determinati  per  l'anno  2005  incrementata del 2 per
cento.
  In  questo  caso,  pero', la spesa programmatica 2005 da prendere a
riferimento  non  deve tener conto, ai sensi del comma 25 della legge
finanziaria  2005,  della  detrazione  delle  spese in conto capitale
cofinanziate  dalla  U.E.,  dallo Stato o dalla regione, in quanto la
detrazione e' limitata al solo anno 2005.
  Il  calcolo  dell'obiettivo  programmatico  per il 2006 deve essere
attuato attraverso:
    a) la  rideterminazione della spesa media del triennio 2001-2003,
da  cui  non vengono detratte le spese in conto capitale cofinanziate
(voce  questa  che  la norma consente di portare in detrazione per il
solo 2005);
    b) la  rideterminazione  dell'obiettivo programmatico per il 2005
applicando  la  percentuale  d'incremento dell'11,5% (o del 10%) alla
spesa media rideterminata di cui al precedente punto a);
    c) l'applicazione   della   percentuale   d'incremento   del   2%
all'obiettivo   programmatico   per   il  2005  come  determinato  al
precedente punto b).
  Una  volta  determinato  l'obiettivo  programmatico per il 2006, e'
consentito,  per  le sole spese di investimento (comma 26) eccedere i
limiti  di stabiliti soltanto nella misura corrispondente ai proventi
derivanti  da  alienazione  di  immobili  e  mobili e da erogazioni a
titolo  gratuito  e liberalita' (si veda in proposito il punto B.3.3.
della presente circolare).
  Per l'anno 2007 si deve far riferimento all'obiettivo programmatico
per  il  2006  -  come  determinato ai precedenti punti a), b) e c) -
incrementato  del 2 per cento. Anche in questo caso, trova successiva
applicazione il comma 26.
  Per maggiore chiarezza, nell'allegato D/05 alla presente circolare,
e'  rappresentato uno schema esemplificativo in cui e' evidenziato il
metodo  di  calcolo  della  spesa programmatica per l'anno 2006 e per
l'anno 2007.
E. La programmazione trimestrale o semestrale dei flussi finanziari.
  E.1.  Criteri generali per il calcolo degli obiettivi trimestrali o
semestrale.
  Il  comma  31  conferma  -  come  per il passato - l'utilizzo dello
strumento  della  programmazione  finanziaria  in  corso  d'anno  per
monitorare,  valutare e verificare gli andamenti gestionali del patto
di  stabilita'  interno  e  il  rispetto  dell'obiettivo  annuale sul
complesso delle spese. La programmazione finanziaria e':
    trimestrale, per le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti;
    semestrale, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino
a 5.000 abitanti e per le comunita' montane con popolazione superiore
a 10.000 abitanti.
  Ovviamente,   il   riferimento   non  e'  piu',  come  in  passato,
all'obiettivo  del saldo finanziario ma al complesso delle spese come
precedentemente  definite,  per  cui la programmazione trimestrale (o
semestrale)  deve  tener  conto  dei  pagamenti che, sulla base delle
conoscenze  acquisite  dall'ente, potranno verosimilmente verificarsi
nel corso dei vari trimestri di riferimento.
  E'  di  tutta evidenza che, mentre il complesso delle spese annuali
e'  la risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e
quindi  immodificabile, gli obiettivi trimestrali cumulati in termini
di  cassa  di  dette  spese sono il frutto di previsioni e, pertanto,
presentano   andamenti   trimestrali   non  costanti  pur  se  devono
rispondere alla caratteristica della cumulabilita'; la previsione del
complesso  delle spese di un trimestre, quindi, non potra' mai essere
inferiore a quella del trimestre precedente.
  L'ente  -  dopo  aver definito, secondo i criteri del comma 24 e le
indicazioni sopra esposte, l'importo dell'obiettivo programmatico per
l'intero  anno  2005 del complesso dei pagamenti - effettuera', entro
il  mese  di febbraio 2005 (o il mese di marzo 2005, se soggetto alla
previsione  semestrale),  le  previsioni  del  complesso  delle spese
trimestrali (o semestrali) cumulate a tutto il 31 marzo, il 30 giugno
e il 30 settembre (o al 30 giugno) coerenti con l'obiettivo annuale.
  All'Organo   di   revisione  economico  -  finanziaria,  spetta  la
valutazione   della   coerenza   tra  gli  obiettivi  trimestrali  (o
semestrali)  e  l'obiettivo  annuale  del  complesso  delle  spese in
termini di cassa.
  Nel   corso   dell'esercizio,  l'ente  puo'  rettificare  i  propri
obiettivi infrannuali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con
l'obiettivo    annuale    da    parte    dell'Organo   di   revisione
economico-finanziaria,  devono  essere  ritrasmessi secondo le stesse
modalita'  descritte  al  successivo  punto  E.2.  Parimenti  possono
verificarsi  situazioni in cui - a seguito di ulteriori modificazioni
legislative  o  interpretazioni  in  via amministrativa - l'obiettivo
annuale  puo'  essere  rideterminato. In questo caso, dovranno essere
riadottate   tutte  le  procedure  previste  per  la  compilazione  e
trasmissione  dell'obiettivo  annuale  e  di  quelli  trimestrali  (o
semestrali).
  Allo stesso Organo e' rimessa, altresi', la verifica, entro il mese
successivo  al  trimestre  (o  semestre) di riferimento, del rispetto
dell'obiettivo  trimestrale  (o  semestrale)  e,  in  caso di mancato
conseguimento,  la  comunicazione  all'ente  e  al Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  secondo le modalita' indicate al
successivo punto E.2.
  Il  mancato  rispetto  dell'obiettivo  trimestrale  (o  semestrale)
determina  automaticamente  per  l'ente,  nel  trimestre (o semestre)
successivo,   l'obbligo  di  riassorbire  lo  scostamento  registrato
intervenendo  sui  pagamenti  per il complesso delle spese (di cui al
precedente punto B.3.) nella misura necessaria a garantire il rientro
delle spese nei limiti stabiliti.
  Se  a  seguito  di  eventi  finanziari significativi non dipendenti
dalla  propria  gestione  l'ente  non  abbia  rispettato  l'obiettivo
trimestrale  (o semestrale), il Responsabile del Servizio finanziario
dell'ente deve predisporre una dichiarazione, sottoposta al controllo
del   Organo   di   revisione  economico-finanziaria,  in  cui  viene
evidenziata   tale   circostanza.   Ove  lo  scostamento  conseguente
all'evento   finanziario  non  venga  riassorbito  nel  trimestre  (o
semestre)  successivo  trovera'  comunque  applicazione  la  prevista
limitazione dei pagamenti correnti.
  Si   precisa,   infine,   che   nessun  adempimento  relativo  alla
programmazione  finanziaria,  ne'  trimestrale  e  ne' semestrale, e'
posto a carico delle unioni di comuni e delle comunita' isolane.
  E.2.  Gli  adempimenti di trasmissione agli Uffici della ragioneria
generale dello Stato.
  E.2.1. La previsione cumulata di cassa (Allegato «E/05»).
  L'allegato    «E/05»   contenente   gli   obiettivi   programmatici
trimestrali  (o  semestrali)  e  annuale  del  complesso  delle spese
cumulato  in termini di cassa per l'anno 2005, dopo la valutazione di
coerenza  dell'Organo  di revisione economico-finanziaria deve essere
predisposto  entro  il  mese  di febbraio  (o  marzo)  per poi essere
comunicato entro il 18 marzo 2005 (o 15 aprile 2005):
    dalle  province,  dai  comuni  con popolazione superiore a 30.000
abitanti,  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato
secondo     le     modalita'     individuate     nel     sito     web
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it;
    dai comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti e
dalle  comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
  Com'e' noto, l'art. 1 del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004
ha  prorogato  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno 2005 al 28 febbraio 2005, per cui, qualora in
sede  di  conversione del predetto decreto - legge tale termine fosse
ulteriormente  prorogato (cosi' come risulta dall'iter parlamentare),
i  termini  per  la  predisposizione  delle previsioni trimestrali (o
semestrale)  cumulate in questione potranno slittare e coincidere, al
massimo,  con  la  data  di  deliberazione del bilancio di previsione
2005.
  E.2.2.   Mancato   conseguimento   dell'obiettivo   trimestrale  (o
semestrale).
  Sempre  con le modalita' di comunicazione indicate al punto E.2.1.,
l'Organo   di   revisione   economico-finanziaria  deve  inviare  una
comunicazione    dell'eventuale   mancato   rispetto   dell'obiettivo
trimestrale  (o  semestrale)  entro  il  mese successivo al trimestre
(semestre)  di  riferimento. Tale informazione deve essere trasmessa,
nel  rispetto  della  scadenza  per  l'invio,  anche  con riferimento
all'obiettivo annuale seppur non definitivo.
  Al  riguardo,  si  precisa  che la norma ha modificato, rispetto al
passato, le modalita' di trasmissione della comunicazione del mancato
conseguimento  dell'obiettivo  trimestrale.  Infatti,  l'inadempienza
dell'ente   deve   essere   portata   a   conoscenza   del  Ministero
dell'economia e delle finanze secondo le seguenti modalita':
    Per  le  province  e  i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti,  la  comunicazione  dell'eventuale  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo  trimestrale  non  deve  essere piu' trasmessa per via
cartacea  al  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato ma
attivando  sul  richiamato sito web, nell'allegato «E/05», l'apposita
casella  presente  sotto la dizione «Mancato raggiungimento obiettivo
trimestrale»  relativa  al trimestre di riferimento. La comunicazione
del   collegio   dei   revisori  resta  agli  atti  dell'ente  mentre
l'informazione e' inserita nel sistema web e puo' essere effettuata:
      o  dal  collegio  dei revisori dei conti. In questo caso, sara'
necessario  che  un  componente  del  collegio si accrediti presso il
sistema  con  le procedure previste all'allegato «F/05» alla presente
circolare;
      o dall'ente stesso, secondo le intese con il collegio.
    Per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a 10.000
abitanti,  la  comunicazione  dell'eventuale  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo   deve   essere  trasmessa,  per  via  cartacea,  alle
Ragionerie  provinciali dello Stato competenti per territorio (nessun
invio deve essere effettuato alla Ragioneria generale dello Stato).
  E.3. Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto.
  L'Organo  di  revisione  economico-finanziaria degli enti locali di
cui  al comma 21, e' tenuto, ai sensi del comma 32, alla verifica del
rispetto  degli obiettivi annuali del patto (in termini di competenza
e  di  cassa)  e,  in  caso  di  mancato  conseguimento  ne deve dare
comunicazione   al   Ministero  dell'interno  secondo  un  modello  e
modalita' che verranno stabilite con successivo decreto del Ministero
dell'interno di concerto e quello dell'economia e delle finanze.
F. Il monitoraggio trimestrale.
  La nuova normativa sul patto per l'anno 2005 (comma 30) prevede che
le  province,  i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e
le  comunita'  montane  con  popolazione  superiore a 50.000 abitanti
devono  inviare  trimestralmente  al  Ministero dell'economia e delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta   giorni   dalla   fine   del  trimestre  di  riferimento,  le
informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
  Le  modalita' e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le
informazioni  di  cui  sopra  saranno  definiti,  come previsto dallo
stesso  comma  30,  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentiti la
Conferenza  unificata  e  l'Istat  (l'emanazione e' prevedibile possa
essere attuata, come in passato, entro il mese di marzo 2005).
  Qualora  il  decreto  non  fosse emanato entro il 31 marzo 2005 (si
consideri  che  l'iter  amministrativo  del  decreto vede coinvolti 4
soggetti istituzionali), le informazioni relative al monitoraggio del
patto  alla  data  del 31 marzo 2005 non devono essere trasmesse sino
all'emanazione  del citato decreto, neanche via e-mail, via fax o per
posta.  In  questo  caso,  lo  scrivente  fonira'  via  web  apposite
istruzioni al riguardo.
  La   trasmissione  delle  informazioni  trimestrali  deve  avvenire
utilizzando  esclusivamente il sistema web appositamente previsto dal
patto        di        stabilita'        interno       nel       sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.  Al riguardo, si' ritiene opportuno
precisare  che  la  parola  «pattostabilita»  presente nell'indirizzo
internet  non deve essere accentata cosi' come invece risulta, per un
errore materiale, al comma 30 della legge finanziaria 2005.
  Gli  enti  locali che a partire dal 2005 sono soggetti per la prima
volta  al monitoraggio trimestrale (comuni con popolazione tra 30.000
e  60.000  abitanti  e  comunita' montane con popolazione superiore a
50.000  abitanti)  sono  tenuti,  per  utilizzare  il sistema web, ad
accreditarsi    a    detto    sistema    secondo    quanto   indicato
nell'allegato F/05 alla presente circolare. Per gli altri enti locali
che  erano  gia'  soggetti  al monitoraggio trimestrale attraverso il
sistema  web  (province  e  comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti) non sono previsti adempimenti.
  Si  ribadisce  che  i  comuni  con popolazione compresa tra 3.000 e
30.000  abitanti  e le comunita' montane con popolazione compresa tra
10.000  e  50.000 abitanti non sono, invece, soggetti al monitoraggio
trimestrale,  per cui non sono tenuti all'invio di alcuna situazione,
con  esclusione  degli  adempimenti  di cui al precedente punto E.2.,
alla  Ragioneria  generale  dello Stato e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio.
G. Ulteriori chiarimenti.
  G.1.  I  riflessi  delle  regole  del  «patto»  sulle previsioni di
bilancio.
  Come  per  gli  scorsi  anni,  le regole del «patto» 2005 non fanno
riferimento  alle  previsioni  di bilancio; nella predisposizione del
bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2005 (redatto in termini di
competenza), le regole del «patto» di stabilita' interno non possono,
quindi,  che incidere solo indirettamente. Infatti, tenendo conto che
gli  obiettivi  del  patto devono essere riscontrati soltanto in fase
gestionale   (impegni   e   pagamenti)   il   riferimento  alla  fase
previsionale   (sia   iniziale,  sia  assestata  che  definitiva)  e'
puramente  indicativo:  durante  la gestione di competenza si possono
verificare  situazioni  di  scostamento tra previsione e gestione che
possono  incidere  sulle spese positivamente (minori impegni rispetto
alle previsioni definitive).
  Tuttavia,  e' ragionevole ipotizzare che il «patto» produca effetti
sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o
nella  fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso
che  non  appare  realistica un'azione strutturale di riduzione delle
spese  che  non  abbia  conseguenze  sul  processo  di formazione dei
bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza.
  G.2. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di
stabilita' interno.
  G.2.1.  Popolazione di riferimento - Il comma 21 individua l'ambito
soggettivo  di  applicazione  della normativa del «patto» per il 2005
facendo  riferimento  alle  province, ai comuni compresi nella classe
demografica   di  popolazione  superiore  a  3.000  abitanti  e  alle
comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  Per   la   determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare  ai  fini  degli  adempimenti commessi con il «patto», si
applica il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti
locali:
    per  le  province  e i comuni, la popolazione residente calcolata
alla  fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il
2005, quella al 31 dicembre 2003);
    per le comunita' montane, la popolazione residente calcolata alla
fine del penultimo anno precedente calcolata dall'Uncem (per il 2005,
quella al 31 dicembre 2003).
    G.2.2.  Enti  di nuova istituzione - Il comma 36 prevede che agli
enti  locali  di cui al comma 21 di nuova istituzione a decorrere dal
2005  o  dagli  anni  successivi si applicano le regole del patto con
decorrenza  dall'anno in cui e' disponibile la base di calcolo su cui
applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
  In  particolare,  se  l'ente  e'  istituito  nel corso del 2005, le
regole  del  patto si applicano con decorrenza dal 2006 incrementando
del 2% gli impegni e i pagamenti del 2005.
  La  norma non disciplina espressamente il caso di un ente istituito
dopo  il  2001  (2002  o 2003 o 2004) ma prima del 2005: pertanto, si
ritiene  opportuno impartire direttive che, avvalendosi di situazioni
analoghe  previste dalla normativa o di principi sanciti dalla stessa
legge  finanziaria,  permettano di disciplinare le regole di crescita
per questa fattispecie di enti. Si possono avere due situazioni:
    per  un  ente  istituito  dal  2002  o  dal  2003, si ritiene che
l'obiettivo  programmatico  2005 possa essere determinato dalla spesa
(impegni  e pagamenti) sostenuta nel 2003 incrementata del 4,8%. Tale
criterio  - in mancanza di tutti i dati del triennio di riferimento -
e'  analogo  a quanto previsto per le regole del patto per le regioni
(comma 23);
    per  un  ente  istituito  dal  2004,  si  ritiene che l'obiettivo
programmatico  2005  possa  essere determinato dalla spesa (impegni e
pagamenti) sostenuta nel 2004 incrementata del 2%.
  Tale criterio si basa sul principio generale introdotto dalla legge
finanziaria  2005  per il quale la spesa 2005 e' pari alla spesa 2004
incrementata del 2%.
  G.3. Spese sostenute da enti locali «capofila».
  E'  stato  segnalato da piu' parti che un ente locale, a seguito di
disposizioni  legislative  o  amministrative, puo' essere individuato
come  ente «capofila» per lo svolgimento di alcune funzioni per conto
di altri enti.
  In  tal  caso  -  al  fine  di neutralizzare gli effetti finanziari
negativi  sul patto di stabilita' interno dell'ente «capofila» che si
deve  accollare  le quote di spese gestite per conto degli altri enti
locali  - si' ritiene che possa essere attivata la seguente procedura
che  consente all'ente capofila, ai soli fini del patto di stabilita'
interno, di considerare nel calcolo del complesso delle spese la sola
quota di propria competenza.
  In  questo  caso,  tenuto  conto  che  la  predetta impostazione si
rifletterebbe  negativamente sui saldi di finanza pubblica, in quanto
una parte delle spese sarebbero cosi' escluse dalle regole del patto,
gli  enti  locali  che  beneficiano  dei  servizi  gestiti  dall'ente
«capofila»  (senza averne aggravi finanziari sui loro bilanci) devono
pero'  accollarsi,  ai  soli fini del patto di stabilita' interno, la
quota  di  spese  a loro carico aumentando convenzionalmente la spese
soggette alle regole del patto di stabilita' interno.
  Se  tale  procedura  viene  condivisa,  l'ente capofila e' tenuto a
presentare a questo Dipartimento, entro il mese di febbraio 2006, una
attestazione  sottoscritta  dal responsabile del servizio finanziario
in cui siano evidenziati:
    la   disposizione  legislativa  o  amministrativa  (provvedimento
regionale  oppure  intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di
ente  «capofila»  per la gestione di funzioni per conto di altri enti
locali;
    il   riparto  tra  l'ente  capofila  e  gli  enti,  singolarmente
individuati, che usufruiscono dei servizi;
    le  spese  (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i
servizi, quelle che si riflettono effettivamente sul proprio patto di
stabilita'  interno  dell'ente  capofila  e quelle che si riferiscono
invece agli altri enti.
  Entro  lo  stesso  mese  di  febbraio  2006, gli altri enti locali,
beneficiari  dei  servizi  e soggetti al patto di stabilita' interno,
sono  tenuti  a  presentare  a  questo Dipartimento una attestazione,
sottoscritta  dal Responsabile del Servizio finanziario, in cui siano
evidenziate le quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente
poste a carico del proprio patto di stabilita' interno.
  Per  la  registrazione, ai fini del patto di stabilita' interno, di
tali  fattispecie  di spese si rinvia a quanto appositamente previsto
all'allegato «C/05» alla presente circolare.
  La  medesima  procedura  puo'  essere  applicata  per  il  patto di
stabilita' interno per l'anno 2006 e per l'anno 2007.
  G.4.  Disposizioni  in  materia  di assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
  Si  ritiene opportuno, altresi', evidenziare, per quanto attiene al
personale,  che  il  comma  98 della legge finanziaria 2005 detta una
specifica  disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato,
individuando  le  economie  lorde da realizzare da parte di regioni e
autonomie  locali e demandando ad apposito decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  la  normativa  di  dettaglio.  Nelle  more
dell'emanazione  di  tale  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  e'  fatto  divieto  a tutti gli enti del comparto regioni e
autonomie  locali, non solo a quelli sottoposti al rispetto del patto
di  stabilita'  interno,  di  procedere  ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
  G.5. Normativa di riferimento.
  Si  segnala, inoltre, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999
ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto
di   stabilita'   interno,   sono   consultabili  sul  sito  Internet
http://www.rgs.mef.gov.it/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp
H. Il patto di stabilita' interno per gli enti locali delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
  Il  comma 39  prevede  una  specifica normativa per gli enti locali
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno
a   disciplinare  il  patto  di  stabilita'  interno  con  specifiche
disposizioni.
  H.1.  Qualora  entro il 31 marzo 2005 sia stato raggiunto l'accordo
sul  patto  di  stabilita'  interno 2005 tra questo Dipartimento e le
regioni  a  statuto  speciale  o  le province autonome di Trento e di
Bolzano, le autonomie speciali provvederanno a definire le regole del
«patto»  a  cui  devono  attenersi  gli  enti  locali  dei rispettivi
territori.
  In  questo  caso,  ai fini del monitoraggio del patto di stabilita'
interno,  si  ritiene  opportuno  che - ai soli fini conoscitivi e di
valutazione  degli  andamenti  di  finanza  pubblica, con particolare
riferimento  a quella locale - questo Ufficio venga a conoscenza, per
il  tramite  della  regione o provincia autonoma, ovvero direttamente
dagli  enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto
dal comma 38), degli andamenti trimestrali del «patto».
  H.2.  Qualora  le regioni a statuto speciale e le province autonome
di   Trento  e  di  Bolzano  non  raggiungano  l'accordo  con  questo
Dipartimento  entro il 31 marzo 2005, agli enti locali dei rispettivi
territori  si  applicheranno  le regole sul patto 2005 (oggetto della
presente  circolare)  valide per gli altri enti locali del territorio
nazionale.  Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole
dettate   dalla  legislazione  statale  anche  laddove  le  autonomie
speciali  non  abbiano provveduto a disciplinare le regole del «patto
di stabilita' interno».
  In  questo  caso,  ai fini del monitoraggio del patto di stabilita'
interno,  i  predetti  enti  locali  saranno soggetti alle regole del
monitoraggio  applicabili agli enti del restante territorio nazionale
secondo quanto previsto dalla presente circolare.
I. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
circolare.
  Le  innovazioni  introdotte dalla normativa inerente il «patto» per
l'anno  2005  potrebbero  generare da parte degli enti locali o delle
Ragionerie   provinciali  dello  Stato  una  serie  di  richieste  di
chiarimenti  che,  per  esigenze  organizzative e di razionalita' del
lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano esclusivamente via
e-mail:
    per  gli  aspetti  generali e applicativi del patto di stabilita'
interno, all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
    per  i  quesiti  di  natura tecnica ed informatica correlati agli
adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato «F/05»
alla presente circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
    per  i  quesiti  in materia di personale correlata alla normativa
del  patto  di stabilita' interno, all'indirizzo: Ragioneria generale
dello  Stato  -  I.G.O.P.  - via XX settembre n. 97 - 00187 Roma (fax
06/4819587).
    Roma, 8 febbraio 2005
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli