Art. 5.
  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno
carico  al capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3.) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2020  fara'  carico  al  capito  che  verra'  iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale  di  base 3.3.9.1.) dello stato di previsione per l'anno
in corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 7 luglio 2004, sara' scritturato dalle Sezioni
di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 febbraio 2005
                                    p. Il direttore generale: Cannata