Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              A tutti i Ministeri
                              A tutte le Amministrazioni autonome
                              A   tutti   gli   Uffici  centrali  del
                              bilancio   presso   i  Ministeri  e  le
                              amministrazioni autonome
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                                  e, per conoscenza:
                              Alla Corte dei conti
                              All'Istituto nazionale di statistica
  La  legge  finanziaria  2005,  n.  311  del 2004 reca, tra l'altro,
nell'articolo  unico,  una  serie  di  disposizioni  volte a regolare
l'azione  della  pubblica  Amministrazione  per il contenimento della
spesa   pubblica,   con  l'obiettivo  prioritario  dell'aggiustamento
strutturale  dei  conti pubblici in linea con le regole prefissate in
sede di Unione europea.
  In  particolare, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, giova
richiamare  l'attenzione sulle disposizioni relative all'applicazione
generalizzata  del  criterio  del limite massimo del 2% di incremento
delle  spese (commi 5, 15, 16 e 17); alle limitazioni poste in ordine
alle  variazioni  di  bilancio  per  riassegnazioni  di entrate e per
l'utilizzo  dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
e   per   spese   impreviste  (comma 9);  alle  prescrizioni  per  il
contenimento  della  spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
(comma 11),  a  quelle  sull'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio  di  autovetture  (comma 12),  nonche'  a  quelle  per il
contenimento delle spese di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato,  ovvero  utilizzato  con  convenzioni o con contratti di
collaborazione  coordinata  e  continuativa (comma 116). Una speciale
attenzione  deve  essere,  poi,  prestata alle disposizioni del tutto
innovative  in  tema di pagamenti per debiti di forniture, attraverso
la  cessione  «pro-soluto»  alla  Cassa depositi e prestiti S.p.A. da
parte  di  fornitori  di  beni  e servizi delle amministrazioni dello
Stato (commi da 362 a 366).
  Premesso   quanto  sopra,  appare  opportuno  rappresentare  alcune
considerazioni e fornire talune indicazioni al fine di consentire una
piu'  agevole  attuazione delle normative in questione da parte delle
amministrazioni  centrali,  che  sono  chiamate  ad  una  puntuale  e
consapevole attuazione della legge finanziaria 2005 in relazione alla
ineludibile necessita' di conseguire gli indicati obiettivi.
1. - Regola  dell'incremento  massimo  del  2  per  cento della spesa
(comma 5).
  Occorre  innanzitutto  rilevare  che il comma 5 fa riferimento alla
spesa  complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico   consolidato,   le   quali   possono   essere  agevolmente
individuate anche accedendo al sito www.rgs.mef.gov.it
  Con riferimento al bilancio dello Stato, poi, il successivo comma 8
dispone  l'applicazione del «tetto» all'incremento delle spese (salvo
alcune   eccezioni)   aventi  effetto  diretto  sul  conto  economico
consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  con riferimento alle
previsioni iniziali di bilancio in termini di competenza e di cassa.
  Le  spese  assoggettate  a  tale  regola  risultano  essere  quelle
allocate  nell'ambito  delle categorie economiche «Consumi intermedi»
(Cat.  2),  «Trasferimenti  correnti a famiglie e istituzioni sociali
private»  (Cat.  5),  «Trasferimenti  correnti  ad imprese» (Cat. 6),
«Trasferimenti  correnti  all'estero»  (Cat.  7), «Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti
ad  imprese»  (Cat.  23),  «Contributi agli investimenti a famiglie e
istituzioni  sociali  private»  (Cat.  24)  e «Trasferimenti in conto
capitale all'estero» (Cat. 25). Il bilancio di previsione dello Stato
per  l'anno  2005,  approvato con legge n. 312/2004, risulta pertanto
gia'  definito con i pertinenti stanziamenti di competenza e di cassa
tarati nel rispetto della ripetuta regola.
  Per  il  rispetto  della  regola  in  questione,  nel  corso  della
gestione,  per  le  predette  categorie  di spesa, le amministrazioni
potranno   porre   in   essere  variazioni  compensative  tra  unita'
previsionali  di  base  rientranti nello stesso titolo (correnti o in
conto  capitale),  ai  sensi  dell'art.  18, comma 20, della legge di
bilancio 2005, a condizione di non alterare l'effetto della spesa sul
conto  economico  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni. Con
particolare riguardo al consumi intermedi (Cat. 2), conseguentemente,
saranno  consentite  soltanto  variazioni compensative che comportino
invarianza  ovvero  riduzioni delle relative dotazioni di bilancio in
termini   di  competenza.  Non  potranno  altresi'  essere  assentite
variazioni  che  comportino aumenti delle autorizzazioni di cassa per
trasferimenti  alle  famiglie e istituzioni sociali private (cat. 5 e
24)  e  alle  imprese  (cat.  6 e 23), nonche' per investimenti fissi
(cat. 21).
  Sul  rigoroso  rispetto  di  tale condizione, indispensabile per il
piu'  efficace  perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si
richiama   la   particolare  attenzione  degli  Uffici  centrali  del
bilancio,  ai  quali e' demandata, mediante l'inserimento nel sistema
informativo  integrato  Ragioneria  generale  dello Stato - Corte dei
conti,   la   validazione   formale  e  sostanziale  delle  richieste
variazioni di bilancio. Tali uffici possono, ove ritenuto necessario,
consultare   ovvero  sottoporre  i  concreti  casi  alle  valutazioni
dell'Ispettorato   generale   per  le  politiche  di  bilancio  della
Ragioneria generale dello Stato.
2. - Variazioni  di bilancio per riassegnazioni di entrate e utilizzo
dei  fondi  di  riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese
impreviste (comma 9).
  La  disposizione di cui al comma 9 prevede che le riassegnazioni di
entrate  e l'utilizzo degli indicati fondi di riserva per il triennio
2005-2007  non  possono  essere  superiori  a  quelli  del precedente
esercizio  finanziario incrementati del 2%. La norma, che si presenta
tassativa, induce alle seguenti considerazioni.
  2.1. - Riassegnazioni di entrate
  La regola concerne tutte le riassegnazioni che hanno riflesso sulla
spesa del bilancio dello Stato senza alcuna esclusione.
  Al  fine  di  fornire  un quadro di riferimento dei limiti previsti
dalla   norma,   nell'allegato  n.  1  sono  riportati  per  ciascuna
amministrazione gli importi delle riassegnazioni effettuate nell'anno
2004 incrementati del 2%.
  2.2. - Utilizzo dei Fondi di riserva (obbligatorie ed impreviste)
  Le  variazioni  relative all'utilizzo di tali fondi soggiacciono al
suddetto   limite   del   2%,   e   pertanto  e'  possibile  produrre
nell'allegato n. 2 l'analoga situazione distinta per amministrazioni.
  Gli  Uffici  centrali del bilancio presso ciascuna amministrazione,
in   via  generale,  dovranno  comunque  inoltrare  le  richieste  di
riassegnazione  di  entrate  e  di  utilizzo  dei  fondi  di  riserva
all'Ispettorato  generale  per le politiche di bilancio, corredandole
di  un  motivato parere da cui, tra l'altro, risulti che le richieste
stesse sono contenute nel limite previsto dalla norma.
  Tenuto  conto  dei delicati profili che talvolta possono presentare
le variazioni di cui sopra, nel secondo periodo del comma 9 dell'art.
1  della  legge  finanziaria  2005  e'  previsto  che,  nei  casi  di
particolare  necessita'  e  urgenza,  il  predetto limite puo' essere
superato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
  Tale  specifica  procedura  e'  indicativa della eccezionalita' dei
casi   in   cui   il   predetto   limite  puo'  essere  derogato.  Le
amministrazioni,  pertanto, nel proporre l'attivazione della predetta
procedura,  dovranno  accompagnare  la  richiesta con una dettagliata
relazione,  allegando  la  documentazione  probatoria  da cui risulti
inequivocabilmente  la  sussistenza  della  situazione di particolare
necessita' e urgenza, che giustifica la deroga.
  La  richiesta  medesima  e  la  documentazione di supporto dovranno
pervenire  al  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il tramite del
coesistente  Ufficio  centrale  del bilancio, che in proposito dovra'
esprimere  motivato parere, in particolare sulla effettiva ricorrenza
della necessita' e urgenza.
3. - Spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 11).
  La norma reca precise disposizioni in materia di spese per studi ed
incarichi  di  consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione,  spese  che  non  devono  essere  superiori a quelle
sostenute  nell'anno 2004. Detto limite si applica per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007.
  Per quanto riguarda gli incarichi di studio, per le amministrazioni
dello  Stato e' prevista una apposita disciplina, a cui si fa rinvio,
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994; n. 338,
che, tra l'altro, determina i criteri e le modalita' di conferimento.
  Gli  incarichi  di  consulenza sono quelli affidati, ai sensi delle
disposizioni     legislative     citate,    ad    esperti    estranei
all'amministrazione,   dotati  di  particolare  competenza  in  campo
tecnico,   giuridico   e   amministrativo,  mediante  la  stipula  di
convenzioni   o   di   contratti   di   collaborazione  coordinata  e
continuativa.   Si   tratta,   in   particolare,   delle  fattispecie
riconducibili  agli  articoli 2222  e  2229 del codice civile, in cui
l'elevata   professionalita'   della   prestazione   richiesta  e  la
particolare  autonomia nello svolgimento della stessa trovano massima
espressione,  tanto  da  ricondurre  le  ipotesi  alla  tipologia del
rapporto  di  lavoro  autonomo  inteso  in  senso  stretto.  Trattasi
generalmente di prestazioni occasionali oppure limitate ad una o piu'
questioni  distinte e preventivamente determinate, in cui l'attivita'
prestata  e'  considerata  nella  sua unitarieta', prescindendo da un
carattere continuativo.
  Il  secondo  periodo  dello  stesso  comma 11  prevede  poi che, in
materie  e  per  oggetti  rientranti nelle competenze della struttura
burocratica,  gli  incarichi  di  studio  o  di  ricerca,  ovvero  di
consulenza,    possono   essere   conferiti   a   soggetti   estranei
all'amministrazione  solamente  nei casi previsti la legge, ovvero in
caso  di  eventi  straordinari  e  che  i  relativi  provvedimenti di
conferimento debbono essere adeguatamente motivati. Infine, le stesse
amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  trasmettere  gli atti di
conferimento degli incarichi stessi alla Corte dei conti.
  L'affidamento  dei  predetti  incarichi, in assenza dei presupposti
indicati  dallo  stesso comma 11, costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale.
  Al  fine  di una puntuale e consapevole applicazione della norma in
questione,  si  richiama  il contenuto del telegramma dello scrivente
prot.  n.  152753  del  3 gennaio  2005 con il quale, tra l'altro, si
segnalava  la  necessita' di gestire le risorse dedicate a tali spese
su  specifici  piani gestionali, da istituire sui pertinenti capitoli
dei   centri   di  responsabilita'  e  unita'  previsionali  di  base
interessati.
  Gli  Uffici  centrali  del bilancio avranno cura di seguire il buon
fine  delle operazioni contabili e gestorie delle spese in questione,
in  modo da monitorarne l'andamento dalla fase previsionale fino alla
relativa consuntivazione.
  Appare  il  caso  di  precisare  che, tenuto conto della natura del
bilancio  dello Stato, il riferimento effettuato nella normativa alla
spesa  sostenuta, va correttamente inteso come riferimento alla spesa
impegnata.
4. - Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio
di autovetture (comma 12).
  La  disposizione si presenta chiara nel suo intento di pervenire ad
una  progressiva  riduzione nel triennio 2005-2007 delle spese di cui
trattasi,  atteso  che  i  limiti  gestionali  per  le  spese  stesse
risultano  essere  fissati nel 90, 80 e 70% della spesa sostenuta del
2004.
  Anche in questo caso e' opportuno precisare che il riferimento alla
spesa  sostenuta  va correttamente inteso come riferimento alla spesa
impegnata.
  Il  Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sara'
opportunamente   predisposto   per   segnalare   automaticamente   il
superamento  dei predetti limiti a seguito di eventuali variazioni di
bilancio.
  Per   l'attuazione   del   comma 12,   si   precisa   che  ciascuna
amministrazione  dovra'  trasmettere  la  relazione  dettagliata  ivi
prevista,  entro  il  31  marzo,  al  Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   della   Ragioneria  generale  dello  Stato,
Ispettorato  generale  di  finanza,  per  il  tramite del coesistente
Ufficio  centrale  del  bilancio,  quale organo deputato al controllo
della spesa, il quale provvedera' ad asseverare i dati ivi contenuti.
5. - Limite ai pagamenti per alcuni comparti di spesa (commi 15, 16 e
17).
  Le  norme stabiliscono una limitazione dei pagamenti per i seguenti
settori:  strumenti di intervento finanziati con le risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289; Fondo investimenti - incentivi alle imprese
del Ministero delle attivita' produttive, ivi compresi gli interventi
finanziati  con  il  Fondo  innovazioni tecnologica (FIT); interventi
finanziati  con  i  fondi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n.
166/2002 (legge obiettivo).
  Tali  limitazioni,  tenuto  conto  delle  particolari  modalita' di
gestione  dei  predetti  interventi rispetto al complesso delle spese
dello  Stato,  si riferiscono alle effettive erogazioni effettuate in
favore dei diretti beneficiari finali.
  Al  fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa attraverso un
apposito  monitoraggio,  il  comma  16  stabilisce,  a  carico  delle
amministrazioni  interessate,  l'obbligo di comunicazione trimestrale
nei   confronti   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  per  le politiche di sviluppo e coesione e Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato - Ispettorato generale per le
politiche di bilancio, dei dati relativi allo stato di attuazione dei
singoli  interventi  e  dell'ammontare  dei  pagamenti effettuati per
ciascuno di essi.
  In  proposito,  le  amministrazioni  interessate  (Ministero  delle
infrastrutture  e  trasporti,  Ministero  delle attivita' produttive,
Cassa depositi e prestiti Spa, Sviluppo Italia Spa, nonche' gli altri
soggetti  gestori  di  strumenti  finanziati con le risorse del Fondo
aree  sottoutilizzate) dovranno inviare trimestralmente ai suindicati
Dipartimenti  informazioni sull'andamento delle erogazioni effettuate
e previsioni sugli andamenti attesi nei trimestri successivi per ogni
singolo   intervento,   anche   per   poter   consentire  l'eventuale
attivazione  della  procedura compensativa di cui al successivo comma
17.
  Le  predette amministrazioni potranno concordare modalita' di invio
e  di  prospettazione  dei  dati  con  i citati Dipartimenti. Per gli
interventi  finanziati  con  il  Fondo per le aree sottoutilizzate si
utilizza la modulistica prevista dalle delibere Cipe.
6. - Spese  di personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
ovvero  utilizzato  con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (comma 116).
  Il   comma 116   fissa   il   limite  di  spesa  cui  le  pubbliche
amministrazioni  devono  attenersi,  qualora  intendano  avvalersi di
personale  con  contratto  di  lavoro a tempo determinato, ovvero con
convenzioni   o   con   contratti   di  collaborazione  coordinata  e
continuativa. Il limite individuato per l'anno 2005 non deve superare
la  media  annua  sostenuta,  per  le  stesse finalita', nel triennio
1999-2001.
  Per  quanto riguarda, in particolare, il personale con contratto di
lavoro  a  tempo  determinato,  la  norma  si  riferisce  a  rapporti
rientranti   nello   scenario  del  lavoro  dipendente,  che  trovano
disciplina  nel  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368 e nei
contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi comparti.
  Circa  i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
nonche'  le  convenzioni, il riferimento di cui al comma in parola e'
alle  prestazioni di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, che, sempre in un
contesto di autonomia professionale, hanno un carattere continuativo,
inteso  come  non occasionale, che si esplicano in maniera pressoche'
costante  in un arco di tempo definito in sede negoziale. Trattasi di
prestazioni  che,  fermo  restando  il  loro carattere autonomo, sono
comunque  coordinate  in  quanto inserite funzionalmente nel contesto
dell'organizzazione   dell'Amministrazione   che   ha,  tra  l'altro,
possibilita'  di  indicare  le  modalita' ed i criteri di svolgimento
dell'incarico    e   di   verificare   periodicamente   la   coerenza
dell'attivita' svolta dal contraente con le finalita' indicate.
7. - Pagamenti dei debiti di fornitura (commi da 362 a 366).
  In  sintesi,  le  disposizioni  prevedono  la  possibilita'  per  i
creditori  dello  Stato,  a seguito della fornitura di beni e servizi
alle amministrazioni, di cedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
i propri crediti, scaduti e esigibili alla data del 31 dicembre 2004.
  Condizione  necessaria per avvalersi di tale nuova procedura e' che
i  cennati  crediti, che costituiscono debiti per le amministrazioni,
siano  iscritti  nel  conto  dei  residui passivi dell'esercizio 2005
ovvero  siano  transitati  nel conto del patrimonio per effetto della
relativa perenzione amministrativa.
  In  attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  ex  comma  365  -  con il quale verranno stabilite le
modalita'  applicative  delle  disposizioni  di  cui  ai citati commi
relativamente  alle  condizioni generali per l'accesso al fondo, alla
natura dei crediti, ai relativi importi ammissibili alla cessione, al
compenso  da  riconoscere sulle somme erogate, ai tempi ed ai termini
di  erogazione  alla  Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla
stessa  dovuto  -  le  amministrazioni  effettueranno i pagamenti dei
debiti   di  fornitura  seguendo  l'ordinaria  gestione  dei  residui
passivi.
    Per quanto concerne, in particolare, i residui passivi dichiarati
perenti  agli  effetti  amministrativi,  nelle more dell'adozione del
citato decreto ministeriale, il pagamento degli stessi continuera' ad
essere  effettuato  con le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270.
    Si  confida  nella  consueta  massima  collaborazione di tutte le
amministrazioni e uffici interessati.
      Roma, 11 febbraio 2005
                                              Il Ministro: Siniscalco