Art. 2.
                      Modalita' di approvazione
                dello schema di contabilita' separata
  1. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di
contabilita'  separata  di  cui all'art. 1, invia alla RAI le proprie
eventuali osservazioni.
  2.  L'Autorita'  indica  un  termine,  non inferiore a dieci giorni
solari,  entro  il quale la RAI puo' dichiarare di volersi conformare
alle   osservazioni  dell'Autorita'  oppure  inviare  una  memoria  e
chiedere di essere sentita in audizione.
  3.   Lo   schema   di   contabilita'   separata  e'  approvato  con
provvedimento  motivato  dell'Autorita'  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione  della  dichiarazione  o della memoria di cui al precedente
comma 2.