Art. 2. Modalita' di approvazione dello schema di contabilita' separata 1. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di contabilita' separata di cui all'art. 1, invia alla RAI le proprie eventuali osservazioni. 2. L'Autorita' indica un termine, non inferiore a dieci giorni solari, entro il quale la RAI puo' dichiarare di volersi conformare alle osservazioni dell'Autorita' oppure inviare una memoria e chiedere di essere sentita in audizione. 3. Lo schema di contabilita' separata e' approvato con provvedimento motivato dell'Autorita' entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione o della memoria di cui al precedente comma 2.