Art. 3. Contabilita' separata della RAI 1. La RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato di cui all'art. 2, comma 3, garantendo la riconciliazione con il bilancio di esercizio. 2. Il primo esercizio utile ai fini della revisione di cui all'art. 4 e' l'anno 2005. In prima applicazione per l'anno 2004 potranno essere adottate procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali. 3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato dall'Autorita'. 4. La societa' di revisione completa la revisione entro i successivi sessanta giorni.