Art. 3.
                   Contabilita' separata della RAI
  1.  La  RAI  predispone  la  contabilita' separata sulla base dello
schema   approvato   di  cui  all'art.  2,  comma  3,  garantendo  la
riconciliazione con il bilancio di esercizio.
  2. Il primo esercizio utile ai fini della revisione di cui all'art.
4  e'  l'anno  2005.  In  prima applicazione per l'anno 2004 potranno
essere   adottate  procedure  di  verifica  concordate  (agreed  upon
procedures)  secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed
internazionali.
  3.   Entro   sessanta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
esercizio la RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello
schema approvato dall'Autorita'.
  4.   La  societa'  di  revisione  completa  la  revisione  entro  i
successivi sessanta giorni.