Art. 4.
                 Scelta della societa' di revisione
  1. La contabilita' separata tenuta ai sensi dell'art. 3 e' soggetta
a  controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla RAI
e  scelta  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni sulla
base  di  una proposta formulata dalla RAI entro novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  della  presente delibera. La proposta dovra'
indicare   tutte   le   informazioni   necessarie   a  verificare  la
professionalita'  e  l'indipendenza  della societa' di revisione e la
rispondenza  del  piano  di lavoro alle disposizioni di legge e della
presente delibera. In caso di mancato accoglimento della proposta, la
RAI  dovra'  presentare  una nuova proposta entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Autorita'.
  2. All'attivita' della societa' di revisione, iscritta all'apposito
albo  tenuto  presso  la  Commissione  nazionale per le societa' e la
borsa  ai  sensi  dell'art.  161  del  testo  unico di cui al decreto
legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58, si applicano le norme di cui
alla  sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  3. Ogni onere e spesa contrattuale e' a carico della RAI.
  La  presente  delibera  e'  notificata  alla  RAI, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  nel  bollettino
ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
    Napoli, 10 febbraio 2005
                                                 Il presidente: Cheli