Art. 4. Scelta della societa' di revisione 1. La contabilita' separata tenuta ai sensi dell'art. 3 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla RAI e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di una proposta formulata dalla RAI entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera. La proposta dovra' indicare tutte le informazioni necessarie a verificare la professionalita' e l'indipendenza della societa' di revisione e la rispondenza del piano di lavoro alle disposizioni di legge e della presente delibera. In caso di mancato accoglimento della proposta, la RAI dovra' presentare una nuova proposta entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorita'. 2. All'attivita' della societa' di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Ogni onere e spesa contrattuale e' a carico della RAI. La presente delibera e' notificata alla RAI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it Napoli, 10 febbraio 2005 Il presidente: Cheli