Art. 4. Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari 1. I soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, sono tenuti in solido agli adempimenti richiesti; gli atti di aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, da un professionista tecnico abilitato a norma di legge. 2. I medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando all'Agenzia del territorio gli atti di aggiornamento necessari entro novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte del comune, indicando protocollo e data della stessa.