Art. 4.
         Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali
                      sulle unita' immobiliari
  1.   I   soggetti   obbligati  alla  presentazione  degli  atti  di
aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336,
della  legge  n.  311/2004,  sono  tenuti  in solido agli adempimenti
richiesti; gli atti di aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi
del  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze
19 aprile  1994,  n.  701,  da  un professionista tecnico abilitato a
norma di legge.
  2. I medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando
all'Agenzia  del territorio gli atti di aggiornamento necessari entro
novanta  giorni  dalla  notifica della richiesta da parte del comune,
indicando protocollo e data della stessa.