Art. 5. Adempimenti a carico dell'Agenzia del territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati 1. In mancanza dell'adempimento richiesto ai soggetti interessati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono all'aggiornamento d'ufficio. A tal fine, su richiesta dei suddetti uffici provinciali, i comuni provvedono a trasmettere i documenti, di cui al comma 1, art. 2, a supporto della notifica effettuata. 2. Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta documentazione, nonche' della documentazione eventualmente fatta pervenire dai soggetti interessati, non sussista l'obbligo della dichiarazione in catasto, l'ufficio competente ne da' comunicazione al comune. 3. Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi dovuti, alle sanzioni previste e alle spese di notifica, gli oneri per l'attivita' svolta dall'ufficio determinati con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.