Art. 5.
          Adempimenti a carico dell'Agenzia del territorio
      in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati
  1.  In mancanza dell'adempimento richiesto ai soggetti interessati,
gli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del  territorio,  decorso  il
termine  di  novanta  giorni  dalla  notifica della richiesta, ove ne
ricorrano  i  presupposti,  provvedono all'aggiornamento d'ufficio. A
tal  fine,  su  richiesta  dei  suddetti uffici provinciali, i comuni
provvedono  a  trasmettere  i documenti, di cui al comma 1, art. 2, a
supporto della notifica effettuata.
  2.  Nell'ipotesi  in  cui,  a seguito della verifica della suddetta
documentazione,  nonche'  della  documentazione  eventualmente  fatta
pervenire  dai  soggetti  interessati,  non  sussista l'obbligo della
dichiarazione  in  catasto, l'ufficio competente ne da' comunicazione
al comune.
  3.  Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi
dovuti,  alle  sanzioni  previste e alle spese di notifica, gli oneri
per   l'attivita'  svolta  dall'ufficio  determinati  con  successivo
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.