Art. 6. Modalita' operative per lo scambio di informazioni fra Agenzia e comuni 1. L'Agenzia rende disponibile una procedura per la creazione di un database informatico contenente l'elenco delle richieste inviate ai vari soggetti articolato per unita' immobiliare e, per ciascun record, i seguenti dati: a) identificativo dell'unita' immobiliare, quando disponibile, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto; b) dati relativi alla toponomastica; c) generalita' e domicilio dei destinatari della richiesta; d) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari; e) data di avvenuta notifica; f) sintesi dei dati accertati dai quali discende l'incoerenza della rendita iscritta negli atti catastali; g) data, se conosciuta, cui riferire la violazione degli adempimenti catastali in materia di dichiarazione di nuove costruzioni o di variazione di quelle censite. 2. I comuni inviano agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio i dati di cui al comma 1 a cadenza mensile. 3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio integrano il database informatico di cui al comma 1 e lo restituiscono ai comuni con i seguenti dati di propria competenza: a) nuovi dati di censimento attribuiti alle unita' immobiliari; b) data di inserimento in atti del nuovo accertamento; c) data di avvenuta notifica delle nuove rendite.