Art. 6.
         Modalita' operative per lo scambio di informazioni
                        fra Agenzia e comuni
  1. L'Agenzia rende disponibile una procedura per la creazione di un
database  informatico  contenente l'elenco delle richieste inviate ai
vari  soggetti  articolato  per  unita'  immobiliare  e,  per ciascun
record, i seguenti dati:
    a) identificativo  dell'unita'  immobiliare,  quando disponibile,
ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in
catasto;
    b) dati relativi alla toponomastica;
    c) generalita' e domicilio dei destinatari della richiesta;
    d) data  e  protocollo  della  richiesta  inoltrata  ai  suddetti
destinatari;
    e) data di avvenuta notifica;
    f) sintesi  dei  dati  accertati  dai quali discende l'incoerenza
della rendita iscritta negli atti catastali;
    g) data,   se   conosciuta,  cui  riferire  la  violazione  degli
adempimenti   catastali   in   materia   di  dichiarazione  di  nuove
costruzioni o di variazione di quelle censite.
  2.  I  comuni  inviano  agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia del
territorio i dati di cui al comma 1 a cadenza mensile.
  3.  Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio integrano il
database  informatico  di cui al comma 1 e lo restituiscono ai comuni
con i seguenti dati di propria competenza:
    a) nuovi dati di censimento attribuiti alle unita' immobiliari;
    b) data di inserimento in atti del nuovo accertamento;
    c) data di avvenuta notifica delle nuove rendite.