Art. 8. Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite 1. Gli atti attributivi delle nuove rendite, unitamente alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'art. 6, sono notificati secondo la normativa vigente e devono contenere le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546. 2. I comuni collaborano con gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio nell'attivita' di notifica delle nuove rendite attribuite alle unita' immobiliari in applicazione dell'art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.