Art. 8.
         Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite
  1.  Gli  atti  attributivi  delle  nuove  rendite,  unitamente alla
quantificazione  degli  oneri  indicati  al comma 3 dell'art. 6, sono
notificati  secondo  la  normativa  vigente  e  devono  contenere  le
indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19
del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. I comuni collaborano con gli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio  nell'attivita' di notifica delle nuove rendite attribuite
alle unita' immobiliari in applicazione dell'art. 1, commi 335 e 336,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.