(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
LINEE  GUIDA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO E DELLE RAPPRESENTANZE DELLE
   AUTONOMIE  LOCALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI
   DEL  PROVVEDIMENTO  EX  Art. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
   2004, N. 311
Premessa.
    Le  presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire
la  migliore  collaborazione  tra comuni e Agenzia del territorio nel
rispetto dei reciproci ruoli.
    In particolare, esse stabiliscono criteri operativi in ordine:
      alla  fase  della  richiesta  avanzata  dai  comuni  -  ed alla
successiva  verifica  - per l'eventuale procedibilita' alla revisione
parziale  del  classamento  di  singole microzone (art. 1, comma 335,
legge 30 dicembre 2004, n. 311);
    Tali  criteri  operativi, essendo condivisi in sede di conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, saranno alla base delle direttive da
emanare  per  gli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del territorio,
rappresentando  altresi'  una  precisa  guida  per l'orientamento dei
comuni.
    In  secondo  luogo, le presenti linee guida indicano le modalita'
operative  in  ordine  alla  accessibilita'  ai  dati  necessari allo
svolgimento della istruttoria per la selezione delle microzone per le
quali  eventualmente  richiedere,  da  parte dei comuni, la revisione
parziale del classamento.
Criteri e modalita' operative.
    1. Il metodo previsto dall'art. 1, comma 335, della legge 311 del
2004, al fine di selezionare le microzone interessate dalla revisione
parziale  del  classamento richiede la possibilita' di determinare un
rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio
catastale  relativo, sia alla singola microzona che all'insieme delle
microzone  comunali.  Cio'  al  fine  di selezionare la microzona che
mostra  una «significativa» anomalia, in termini di scostamento tra i
due  valori  rispetto  allo  scostamento  mediamente  riscontrato per
l'insieme delle microzone. Tale metodo e' significativo allorche': a)
sia  calcolabile  un  valore  medio  del rapporto per l'insieme delle
microzone  e  b)  consenta  di  individuare  il dato «anomalo» di cui
sopra.  Dal  punto di vista metodologico la lettera a) e' soddisfatta
se  le  microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera
b),  invece,  richiede  che  le  microzone sussistenti nel territorio
comunale siano almeno superiori o uguali a tre.
    Pertanto  affinche'  un  comune  possa  procedere  alla selezione
dell'eventuale  microzona  su  cui svolgere la revisione parziale del
classamento,  occorre  che  il  relativo  territorio sia ripartito in
almeno tre microzone.
    Si  ribadisce che non debbono essere incluse nel limite indicato,
ne'  conseguentemente  debbono  essere prese in considerazione per il
calcolo  del  rapporto di cui alla lettera d) del successivo punto 2,
le  microzone  afferenti  a  porzioni di territorio comunale prive di
possibili  valorizzazioni  di  fabbricati,  con  riferimento  ai dati
presenti  nell'osservatorio  del mercato immobiliare dell'Agenzia del
territorio,  e  quelle  caratterizzate  dalla  prevalenza  di  unita'
immobiliari non ordinarie per destinazione e tipologia catastale.
    2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  metodo  di  cui al criterio
operativo 1 si definisce:
      a) valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138,   per   la   singola  microzona:  il  valore  individuato  dalle
amministrazioni  comunali,  ovvero  in  carenza di determinazione dei
comuni,  dagli  uffici  provinciali  dell'Agenzia del territorio, nel
processo di definizione delle microzone comunali;
      b) valore medio di mercato aggiornato per singola microzona: il
valore  della  lettera  a)  aggiornato secondo le modalita' operative
disposte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio;
      c) valore    medio    catastale   ai   fini   dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili: il valore unitario per metro
quadrato  di superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei
valori  costituenti  la  base  imponibile dell'imposta comunale sugli
immobili  relativi  alle unita' immobiliari ubicate nella microzona e
omogenee,  per  destinazione  e  categoria  catastale,  a  quelle  di
riferimento  per  il  valore  di cui alla lettera a), e la superficie
complessiva  delle  medesime  unita' immobiliari; la superficie delle
unita'   immobiliari   e'  desunta,  con  riferimento  al  territorio
analizzato,  dalla  banca dati catastale in forma diretta o indiretta
attraverso il vano medio;
      d) rapporto  tra  valore  medio  di  mercato  aggiornato  della
singola  microzona e valore medio catastale ai fini dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili:  il  quoziente tra il valore
numerico di cui alla lettera b) e quello della lettera c);
      e) analogo  rapporto di cui alla lettera d) per l'insieme delle
microzone comunali: la media dei quozienti di cui alla lettera d).
    3. La revisione parziale del classamento puo' essere attivata per
le  microzone in cui il rapporto, di cui alla lettera d) del criterio
operativo  2,  si discosta significativamente dal valore del rapporto
medio,  di  cui  alla  lettera e) del medesimo criterio operativo. Il
termine  significativamente  non  puo'  intendersi  inferiore  ad uno
scostamento  di  piu'  del  35  per cento tra i due rapporti. Ciascun
comune,  puo'  assumere  un valore percentuale piu' elevato di quello
teste' indicato per selezionare le «anomalie», ma non una percentuale
inferiore.
    4.  Per il calcolo dei rapporti previsti al criterio operativo 2,
il periodo di riferimento dei valori pubblicati dall'osservatorio del
mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e' quello relativo al
secondo semestre 2004.
    5.  Per l'anno 2005, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, quest'ultima
predispone  i  dati  e  le elaborazioni per determinare i valori ed i
rapporti di cui al criterio operativo 2. Una volta predisposti i dati
e  le  elaborazioni, questi sono resi disponibili entro trenta giorni
dalla data di richiesta del comune.
    Le   operazioni   di  revisione  parziale  del  classamento  sono
richieste  dai  comuni  tramite  motivata  istanza  da trasmettere ai
competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
    6.   L'Agenzia   del   territorio   emana,  previa  verifica  dei
presupposti  delle richieste pervenute dai comuni, entro il 31 maggio
e  il  30 novembre i provvedimenti di attivazione della revisione del
classamento di cui all'art. 1, comma 335, ultimo periodo, della legge
31 dicembre   2004,   n.   311,  relativi  alle  richieste  pervenute
rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno.
    7.   I   comuni   possono   segnalare   agli  uffici  provinciali
dell'Agenzia  del  territorio, unitamente alla richiesta di revisione
parziale  del  classamento,  le  unita'  immobiliari  ricadenti nelle
microzone  interessate  per  le  quali viene attivato il procedimento
disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 31 dicembre 2004, n.
311.