IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  205/2005  del
4 febbraio  2005  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione di origine protetta «Zafferano di
dell'Aquila»,  prevista  dall'art.  6,  paragrafo  3, del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine  protetta  di  che  trattasi  la  «Camera  di  commercio,
industria,   agricoltura  e  artigianato  dell'Aquila»  con  sede  in
L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 86;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato
dell'Aquila»  con sede in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 86, e'
designata  quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare  le
funzioni  di  controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE)
del  Consiglio  n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta
«Zafferano   di  dell'Aquila»,  registrata  in  ambito  europeo  come
denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.