Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.