Art. 2.
  La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo per la «Camera di
commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  dell'Aquila» del
rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo'
essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge
24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge
21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale
competente.