Art. 3.
  La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato
dell'Aquila»  dovra'  assicurare,  coerentemente  con  gli  obiettivi
delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai
requisiti  descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni
con  le  quali  viene  commercializzata  la  denominazione di origine
protetta  «Zafferano  di  dell'Aquila»,  venga  apposta  la dicitura:
«Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai
sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».