Art. 4.
  La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato
dell'Aquila»  non  puo'  modificare,  le  modalita' di controllo e il
sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione  di  origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», cosi'
come  depositati  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
  La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato
dell'Aquila»   comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.