Art. 4. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.