Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del (CE) n.
205/2005 del 4 febbraio 2005.
  Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la
«Camera   di   commercio,   industria,   agricoltura   e  artigianato
dell'Aquila»   e'   tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, ritenga di impartire.