Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.