Art. 7.
  La  «Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato
dell'Aquila»  immette  anche  nel  sistema  informativo del Ministero
delle  politiche  agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi
di  carattere  tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione
di  origine  protetta  «Zafferano  di  dell'Aquila»,  rilasciate agli
utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno
indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I
medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e
dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel
cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della
denominazione «Zafferano di dell'Aquila».