Art. 2.
  1.  Attesa  l'urgente  necessita'  di assicurare il soddisfacimento
delle   proprie   esigenze   operative,  nelle  more  dell'attuazione
dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  23 dicembre 2004, n. 3388, anche in relazione alla situazione di
gravissima emergenza che ha colpito il sud-est asiatico e di cui alle
ordinanze  di protezione civile n. 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390
del  29 dicembre  2004,  n.  3392  dell'8 gennaio  2005  e  3394  del
18 gennaio  2005,  ed  alla  conseguente  necessita' di garantire gli
indispensabili  collegamenti  con i predetti territori nell'azione di
soccorso  e  di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento
della  protezione  civile  e'  autorizzato ad acquisire in termini di
somma  urgenza  per  un  periodo di tempo non superiore a sei mesi la
disponibilita'   di   un   mezzo   aereo   ad  ala  fissa  avente  le
caratteristiche  all'uopo  necessarie,  previa  ricerca di mercato da
impostarsi anche in un'ottica di possibile fruizione di un piu' ampio
servizio  finalizzato  ad  assicurare  usi  corrispondenti ad un piu'
articolato quadro di esigenze operative.
  2.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390,
ivi  comprese  quelle affluite al Fondo della protezione civile, sono
depositate,  ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  18 gennaio  2005, n. 3394, sul conto corrente bancario
appositamente   istituito.   I  pagamenti  relativi  agli  interventi
finanziati  con  le  predette  risorse  sono effettuati con ordini di
bonifico  od  altri  strumenti  previsti  dalla normativa vigente con
diretta  imputazione  sul  detto  conto corrente. Attraverso apposita
documentazione  il  Dipartimento  della  protezione civile attesta la
corrispondenza   tra  i  prelevamenti  dal  predetto  conto  corrente
bancario  e  le  spese  effettivamente sostenute per la realizzazione
degli  interventi.  I rendiconti finanziari relativi ai movimenti del
predetto  conto  corrente  bancario  sono  resi  pubblici  attraverso
pubblicazione  degli  stessi sul sito internet del Dipartimento della
protezione  civile.  Le  convenzioni  gia' stipulate dal Dipartimento
della  protezione civile per la realizzazione degli interventi di che
trattasi sono conseguentemente modificate.
  3.  Il  comma  2  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e' soppresso.