Art. 2. 1. Attesa l'urgente necessita' di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, nelle more dell'attuazione dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, anche in relazione alla situazione di gravissima emergenza che ha colpito il sud-est asiatico e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 dell'8 gennaio 2005 e 3394 del 18 gennaio 2005, ed alla conseguente necessita' di garantire gli indispensabili collegamenti con i predetti territori nell'azione di soccorso e di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad acquisire in termini di somma urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi la disponibilita' di un mezzo aereo ad ala fissa avente le caratteristiche all'uopo necessarie, previa ricerca di mercato da impostarsi anche in un'ottica di possibile fruizione di un piu' ampio servizio finalizzato ad assicurare usi corrispondenti ad un piu' articolato quadro di esigenze operative. 2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, ivi comprese quelle affluite al Fondo della protezione civile, sono depositate, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, sul conto corrente bancario appositamente istituito. I pagamenti relativi agli interventi finanziati con le predette risorse sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sul detto conto corrente. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dal predetto conto corrente bancario e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti del predetto conto corrente bancario sono resi pubblici attraverso pubblicazione degli stessi sul sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni gia' stipulate dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono conseguentemente modificate. 3. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e' soppresso.