Art. 3.
  1.  In  relazione alla carenza di risorse finanziarie determinatasi
in  seguito  agli  eventi  alluvionali del 1994, quantificate in euro
5.000.000,00,  al  fine  di  ristorare  i  soggetti privati che hanno
subito  danni in conseguenza dei predetti eventi, la regione Piemonte
e'  autorizzata  a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di
Alessandria l'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di anticipazione,
a valere sul fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138
della  legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Le predette
somme  saranno  rimborsate  dal  Dipartimento della protezione civile
alla  regione  Piemonte  nel  limite  massimo  di euro 5.000.000,00 a
valere  sulle risorse derivanti dal riparto dei fondi di cui all'art.
1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.