Art. 3. 1. In relazione alla carenza di risorse finanziarie determinatasi in seguito agli eventi alluvionali del 1994, quantificate in euro 5.000.000,00, al fine di ristorare i soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi, la regione Piemonte e' autorizzata a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria l'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di anticipazione, a valere sul fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Le predette somme saranno rimborsate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Piemonte nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse derivanti dal riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.