Art. 4.
  1.  I  sindaci  dei  comuni  colpiti dagli eventi alluvionali che a
partire  dal  6 dicembre  2004  hanno  colpito  il  territorio  delle
province  di  Cagliari,  Nuoro  e Sassari, e di cui all'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3387 del 2004, possono
richiedere, d'intesa con il Commissario delegato, l'esenzione, per un
periodo   massimo   di   sessanta  giorni,  dal  rendere  prestazioni
lavorative  presso  i  propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.