Art. 4. 1. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre 2004 hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, possono richiedere, d'intesa con il Commissario delegato, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.