Art. 5.
  1.  Fino  al  completamento degli interventi di protezione civile e
messa  in  sicurezza  sul  territorio  della  regione Emilia-Romagna,
programmati  in  attuazione  delle  ordinanze di protezione civile n.
3090  del  2000,  n.  3258  del  2002 e n. 3276 del 2003, la medesima
regione  e'  autorizzata  a  proseguire,  in regime ordinario, con le
medesime  modalita'  di  gestione  delle risorse finanziarie all'uopo
disponibili, nonche' a disciplinare gli aspetti meramente procedurali
ed  organizzativi  per  il  completamento  dei  piani precedentemente
predisposti, garantendo la massima continuita' con l'attivita' svolta
in  vigenza  dello  stato  d'emergenza e finalizzata ad assicurare la
tempestiva   attuazione   in   termini  di  efficacia  e  trasparenza
nell'azione amministrativa.
  2.  Per  il  proseguimento  degli interventi posti in essere per il
superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi sismici
che il 26 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della provincia di
Forli-Cesena, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3292  del 26 gennaio 2003, la regione Emilia-Romagna e'
autorizzata  ad  utilizzare e trasferire l'importo di euro 600.000,00
rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalita' di
cui all'ordinanza sopra citata n. 3292 del 2003.