Art. 5. 1. Fino al completamento degli interventi di protezione civile e messa in sicurezza sul territorio della regione Emilia-Romagna, programmati in attuazione delle ordinanze di protezione civile n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, la medesima regione e' autorizzata a proseguire, in regime ordinario, con le medesime modalita' di gestione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, nonche' a disciplinare gli aspetti meramente procedurali ed organizzativi per il completamento dei piani precedentemente predisposti, garantendo la massima continuita' con l'attivita' svolta in vigenza dello stato d'emergenza e finalizzata ad assicurare la tempestiva attuazione in termini di efficacia e trasparenza nell'azione amministrativa. 2. Per il proseguimento degli interventi posti in essere per il superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi sismici che il 26 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare e trasferire l'importo di euro 600.000,00 rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalita' di cui all'ordinanza sopra citata n. 3292 del 2003.