Art. 2. 1. La regione Piemonte, al fine di accelerare le attivita' di cui all'art. 1, fornisce ogni utile supporto ai commissari delegati, anche assicurando il necessario sostegno finanziario e l'indispensabile collaborazione amministrativa. 2. I commissari delegati sono autorizzati ad utilizzare le contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3129 del 2001 e le risorse finanziarie ivi disponibili. 3. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare il contesto critico in rassegna i commissari delegati si avvalgono delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.