Art. 2.
  1.  La  regione Piemonte, al fine di accelerare le attivita' di cui
all'art.  1,  fornisce  ogni  utile  supporto ai commissari delegati,
anche    assicurando    il    necessario   sostegno   finanziario   e
l'indispensabile collaborazione amministrativa.
  2.   I  commissari  delegati  sono  autorizzati  ad  utilizzare  le
contabilita'  speciali  aperte ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3129  del  2001  e le risorse finanziarie ivi
disponibili.
  3.  Per  l'attuazione  del programma delle opere e degli interventi
finalizzati   a  fronteggiare  il  contesto  critico  in  rassegna  i
commissari   delegati   si   avvalgono   delle   procedure  d'urgenza
specificatamente previste dalla vigente normativa.