Art. 3.
  1.  I  commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei sindaci, sono
autorizzati  a  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale,  abituale  e continuativa, sia stata distrutta in tutto o
in  parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle  competenti  autorita',  adottati  a  seguito degli eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione  fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque,
nel  limite  di  Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente  e  stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti
di  un  nucleo  familiare  composto da una sola unita', il contributo
medesimo  e'  stabilito  in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare
siano  presenti  persone  di  eta'  superiore a 65 anni, portatori di
handicap,  ovvero  disabili  con  una  percentuale di invalidita' non
inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00
mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
  2.  I  commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei sindaci, sono
autorizzati,  laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione
dei   nuclei   familiari,  a  disporre  per  il  reperimento  di  una
sistemazione alloggiativa alternativa.
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano
realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
  4.  I  commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei sindaci, sono
altresi'   autorizzati  a  concedere  un  contributo  in  favore  dei
proprietari  degli  immobili la cui abitazione principale, abituale e
continuativa   risulti   danneggiata   in  conseguenza  degli  eventi
alluvionali  di  cui  alla  presente ordinanza, nel limite massimo di
Euro  10.000,00,  per  gli  interventi  di  riparazione finalizzati a
restituire  la  necessaria  agibilita'  o funzionalita' agli immobili
stessi,  sulla base di apposita perizia tecnica giurata contenente la
descrizione  degli  interventi  da  realizzare  ed  i  relativi costi
stimati,   fatte  salve  le  eventuali  ulteriori  determinazioni  da
assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che
potranno  essere  appositamente  previsti,  e  rispetto  ai  quali il
beneficio   di  cui  al  presente  comma  dovra'  essere  considerato
un'anticipazione.  Fino  al  completamento  di  detti  interventi, in
favore  dei  nuclei  familiari  dei  citati  proprietari continuano a
trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.