Art. 6.
  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla presente
ordinanza,  e' destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire
tra  le  regioni  interessate con provvedimento del capo Dipartimento
della  protezione  civile  sulla base di una proposta congiunta delle
medesime regioni che tenga anche conto dell'entita' dei danni occorsi
nei territori interessati, a carico del Fondo della protezione civile
che  sara'  allo  scopo  corrispondentemente  integrato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2.  Le  regioni  Basilicata,  Calabria  e Puglia sono autorizzate a
trasferire  ai  commissari  delegati risorse finanziarie a carico del
proprio   bilancio,   anche   a   titolo  di  anticipazione  rispetto
all'importo  di  cui  al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del
decreto   legislativo   28 marzo   2000,  n.  76,  ed  alle  relative
disposizioni normative regionali.
  3.  Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a  trasferire  ai  commissari  delegati eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
  4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  su  apposite  contabilita'  speciale, all'uopo istituite,
intestate ai prefetti - commissari delegati con le modalita' previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
  5.  A  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  1,  l'importo di
500.000,00  euro  e'  destinato  al  potenziamento  dei mezzi e delle
attrezzature   logistiche   e   strutturali  del  Dipartimento  della
protezione   civile  a  supporto  delle  attivita'  di  previsione  e
prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.