Art. 6. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni che tenga anche conto dell'entita' dei danni occorsi nei territori interessati, a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono autorizzate a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposite contabilita' speciale, all'uopo istituite, intestate ai prefetti - commissari delegati con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 5. A valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 500.000,00 euro e' destinato al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature logistiche e strutturali del Dipartimento della protezione civile a supporto delle attivita' di previsione e prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.