IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  2 maggio  1990,  n.  104,  recante  modifiche  e
integrazioni  alla  legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova
regolamentazione delle servitu' militari;
  Considerato  che, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 di detta legge,
alle  regioni  maggiormente oberate da vincoli ed attivita' militari,
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo
Stato   corrisponde   un   contributo   annuo   da   destinarsi  alla
realizzazione  di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le
esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui
programmi di sviluppo economico sociale;
  Considerato,  altresi',  che  il  successivo comma 3 prevede che il
contributo  sia  corrisposto  alle  singole regioni sulla base di una
incidenza dei vincoli e delle attivita' militari, determinata secondo
parametri  da  stabilirsi  con  decreto  del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Considerato   che  il  Ministero  della  difesa,  relativamente  al
quinquennio  2000-2004  utilizza  gli stessi parametri adottati per i
quinquenni  precedenti,  con la sola eccezione del parametro relativo
ai  rapporti finanziari, ridotto da 1 a 0,5 e che, pertanto, per tale
quinquennio,   ai  fini  di  una  economia  degli  atti,  il  decreto
interministeriale  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  recante  i  parametri di
incidenza dei vincoli, puo' considerarsi superfluo;
  Ritenuto, pertanto, che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' essere emanato, corredato dei criteri utilizzati per la
determinazione dell'incidenza dei vincoli e delle attivita' militari,
al  quale  segue la corresponsione a ciascuna regione individuata del
contributo con, decreto interministeriale del Ministro della difesa e
del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Considerato,   inoltre,   che   l'art.  3,  comma  1,  della  legge
28 dicembre  1995, n. 549, trasferendo le funzioni previste dall'art.
4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, alle regioni a statuto
ordinario   con  la  cessazione  del  contributo  diretto  statale  e
l'attribuzione  alle  stesse  di  finanziamenti sotto altra forma, ha
prodotto  una  sostanziale  modifica  dei criteri di attribuzione dei
contributi  per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali
nei comuni particolarmente gravati da esigenze militari;
  Considerato  che, conseguentemente, il disposto del richiamato art.
4, commi 2 e 3, della legge n. 104/1990 deve intendersi nel senso che
il  contributo  dello  Stato,  avente  la  stessa  funzione di quelli
concessi  dalle regioni a statuto ordinario, puo' essere attribuito a
tutte  le  regioni  a  statuto  speciale in proporzione ai vincoli ed
attivita'  militari,  la  cui  percentuale  d'incidenza  individua le
regioni maggiormente gravate;
  Considerato che per determinare l'incidenza dei predetti vincoli ed
attivita'  militari  sono  stati  utilizzati i criteri di calcolo e i
parametri  riportati  nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono
parte integrante del presente decreto;
  Considerato  che  in  rapporto  all'entita'  dei ripetuti vincoli e
attivita'  (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.)
e'  stata  calcolata  l'incidenza  degli stessi in ciascuna regione a
statuto speciale, espressa in termini percentuali;
  Sentito il Ministro della difesa;
  Sentite le regioni a statuto speciale;
  Ritenuto  di  portare  all'unita'  le percentuali individuate nella
misura inferiore all'uno per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per  il  quinquennio  2000/2004,  l'incidenza  dei  vincoli  e
dell'attivita'  militari grava su ciascuna regione a statuto speciale
secondo le seguenti percentuali:


Regione amministrativa                 Ripartizione percentuale
Sardegna............................           59,97%
Friuli-Venezia Giulia ..............           31,65%
Trentino-Alto Adige ................            6,84%
Valle d'Aosta ......................            0,78%
Sicilia ............................            0,76%
                  Totale ...........          100,00%