Art. 2. 1. A decorrere dal 26 gennaio 2005 non e' consentito, per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta: a) rifiutare per un veicolo o per un dispositivo per la visione indiretta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ne' b) vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli o di dispositivi per la visione indiretta, se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dal 26 gennaio 2006 non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi nuovo tipo di dispositivo per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto; la data del 26 gennaio 2006 e' posticipata di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli. 3. A decorrere dal 26 gennaio 2006 non e' consentito il rilascio dell'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto; la data del 26 gennaio 2006 e' posticipata di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli. 4. A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 ed N1, ed a decorrere dal 26 gennaio 2007 per i veicoli delle altre categorie: a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni non sono piu' considerati validi ai fini dell'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, ed b) e' vietata la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli, per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 5. A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 ed N1 ed a decorrere dal 26 gennaio 2007 per tutti i veicoli delle altre categorie, le prescrizioni del presente decreto relative al dispositivo per la visione indiretta in quanto componente si applicano ai fini dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni. 6. In deroga ai commi 2. e 5., per i ricambi continua ad essere consentito il rilascio dell'omologazione CE e continua ad essere consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entita' tecniche separate destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 26 gennaio 2007 ai sensi del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 21 maggio 1974, di attuazione della direttiva 71/127/CE, e successive modificazioni, ed ai tipi di veicoli per i quali sono state rilasciate successive estensioni delle predette omologazioni. 7. In deroga al comma 2., continua ad essere consentito il rilascio dell'omologazione di portata nazionale di qualsiasi tipo di veicolo snodato delle categorie M2 ed M3, classe I, quali definite nell'allegato I, punto 2.1.1.1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE, costituiti da almeno tre parti rigide snodate, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilita' del conducente di cui all'allegato III, punto 5, del presente decreto.