Art. 2.
    1.  A decorrere dal 26 gennaio 2005 non e' consentito, per motivi
che riguardano i dispositivi per la visione indiretta:
      a) rifiutare per un veicolo o per un dispositivo per la visione
indiretta  l'omologazione  CE  o l'omologazione di portata nazionale,
ne'
      b) vietare   la  vendita,  l'immatricolazione  o  la  messa  in
circolazione di veicoli o di dispositivi per la visione indiretta,
se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi
alle prescrizioni del presente decreto.
    2.  A decorrere dal 26 gennaio 2006 non e' consentito il rilascio
dell'omologazione  CE  di  qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi
che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi
nuovo  tipo  di  dispositivo  per  la  visione  indiretta se non sono
rispettate   le  prescrizioni  del  presente  decreto;  la  data  del
26 gennaio  2006  e'  posticipata  di dodici mesi per le prescrizioni
relative   agli  specchi  anteriori  della  categoria  VI  in  quanto
componenti ed alla loro installazione sui veicoli.
    3.  A decorrere dal 26 gennaio 2006 non e' consentito il rilascio
dell'omologazione  di  portata  nazionale  di qualsiasi nuovo tipo di
veicolo  per  motivi  che  riguardano  i  dispositivi  per la visione
indiretta  se  non  sono  rispettate  le  prescrizioni  del  presente
decreto;  la  data  del 26 gennaio 2006 e' posticipata di dodici mesi
per  le  prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria
VI in quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli.
    4.  A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie
M1  ed  N1,  ed  a  decorrere dal 26 gennaio 2007 per i veicoli delle
altre categorie:
      a) i  certificati  di  conformita'  che  accompagnano i veicoli
nuovi  a  norma  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione  8 maggio  1995  e successive modificazioni non sono piu'
considerati  validi  ai  fini  dell'articolo  7, comma 1, del decreto
medesimo, ed
      b) e'  vietata  la  vendita,  l'immatricolazione  o la messa in
circolazione dei veicoli,
per  motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se
i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
    5.  A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie
M1 ed N1 ed a decorrere dal 26 gennaio 2007 per tutti i veicoli delle
altre  categorie,  le  prescrizioni  del presente decreto relative al
dispositivo   per  la  visione  indiretta  in  quanto  componente  si
applicano  ai  fini dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro
dei   trasporti  e  della  navigazione  8 maggio  1995  e  successive
modificazioni.
    6.  In  deroga ai commi 2. e 5., per i ricambi continua ad essere
consentito  il  rilascio  dell'omologazione  CE  e continua ad essere
consentita  la  vendita e la messa in circolazione di componenti o di
entita'  tecniche  separate  destinate  a  tipi  di veicoli omologati
anteriormente  al  26 gennaio  2007 ai sensi del decreto del Ministro
per  i  trasporti  e l'aviazione civile 21 maggio 1974, di attuazione
della  direttiva 71/127/CE, e successive modificazioni, ed ai tipi di
veicoli per i quali sono state rilasciate successive estensioni delle
predette omologazioni.
    7.  In  deroga  al  comma  2.,  continua  ad essere consentito il
rilascio  dell'omologazione di portata nazionale di qualsiasi tipo di
veicolo  snodato  delle  categorie M2 ed M3, classe I, quali definite
nell'allegato  I,  punto  2.1.1.1  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della
direttiva  2001/85/CE, costituiti da almeno tre parti rigide snodate,
che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche'
siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilita' del
conducente di cui all'allegato III, punto 5, del presente decreto.