Art. 3. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue: a) nell'allegato I, il punto 9.9. e' sostituito dal seguente: «9.9. Dispositivi per la visione indiretta 9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) 9.9.1.1. Marca .... 9.9.1.2. Marchio di omologazione CE .... 9.9.1.3. Variante .... 9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo .... 9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui e' fissato .... 9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilita' posteriore .... 9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione .... 9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi .... 9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo) .... 9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor.... 9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE ....»; b) nell'allegato III, il punto 9.9. e' sostituito dal seguente: «9.9. Dispositivi per la visione indiretta 9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) 9.9.1.1. Marca.... 9.9.1.2. Marchio di omologazione CE.... 9.9.1.3. Variante.... 9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo.... 9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui e' fissato.... 9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilita' posteriore.... 9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione.... 9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi.... 9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo).... 9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor.... 9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE....»; c) l'allegato IV e' modificato come segue: 1) nella parte I, il punto 8 della tabella e' sostituito dal seguente: {Oggetto Numero Pubblicazione della nella direttiva Gazzetta Applicazione Ufficiale M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 .......... 8. Dispositivi 2003/97/CE L 25 del visione 29.1.2004 X X X X X X} indiretta 2) nella parte I, al punto 8, il termine «retrovisore» e' sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»; 3) nella parte II, al punto 8, il termine «retrovisori» e' sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»; d) nell'allegato XI, appendici 1 e 2, punto 8, il termine «retrovisori» e' sostituito da «dispositivi per la visione indiretta».