Art. 3.
    1.  Il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue:
      a) nell'allegato I, il punto 9.9. e' sostituito dal seguente:
        «9.9. Dispositivi per la visione indiretta
        9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)
        9.9.1.1. Marca ....
        9.9.1.2. Marchio di omologazione CE ....
        9.9.1.3. Variante ....
        9.9.1.4.  Disegno/i  che  consenta/no l'identificazione dello
specchio  e  ne  indichi/no  la posizione rispetto alla struttura del
veicolo ....
        9.9.1.5.  Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte
della struttura del veicolo cui e' fissato ....
        9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo
di visibilita' posteriore ....
        9.9.1.7.  Breve  descrizione  dei  componenti elettronici (se
esistono) del sistema di regolazione ....
        9.9.2.  Dispositivi  per  la  visione indiretta diversi dagli
specchi ....
        9.9.2.1.  Tipo  e caratteristiche (quali descrizione completa
del dispositivo) ....
        9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza
di  rilevamento  (mm),  contrasto,  campo  di  luminanza,  correzione
dell'abbagliamento,  tipo  di  visualizzatore (bianco e nero/colori),
frequenza  di  ripetizione  dell'immagine,  campo  di  luminanza  del
monitor....
        9.9.2.1.2.  Disegni  sufficientemente  particolareggiati  che
permettono  di  identificare  il  dispositivo  completo,  comprese le
istruzioni   di  montaggio;  sui  disegni  deve  essere  indicata  la
posizione del marchio di omologazione CE ....»;
      b) nell'allegato III, il punto 9.9. e' sostituito dal seguente:
        «9.9. Dispositivi per la visione indiretta
        9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)
        9.9.1.1. Marca....
        9.9.1.2. Marchio di omologazione CE....
        9.9.1.3. Variante....
        9.9.1.4.  Disegno/i  che  consenta/no l'identificazione dello
specchio  e  ne  indichi/no  la posizione rispetto alla struttura del
veicolo....
        9.9.1.5.  Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte
della struttura del veicolo cui e' fissato....
        9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo
di visibilita' posteriore....
        9.9.1.7.  Breve  descrizione  dei  componenti elettronici (se
esistono) del sistema di regolazione....
        9.9.2.  Dispositivi  per  la  visione indiretta diversi dagli
specchi....
        9.9.2.1.  Tipo  e caratteristiche (quali descrizione completa
del dispositivo)....
        9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza
di  rilevamento  (mm),  contrasto,  campo  di  luminanza,  correzione
dell'abbagliamento,  tipo  di  visualizzatore (bianco e nero/colori),
frequenza  di  ripetizione  dell'immagine,  campo  di  luminanza  del
monitor....
        9.9.2.1.2.  Disegni  sufficientemente  particolareggiati  che
permettono  di  identificare  il  dispositivo  completo,  comprese le
istruzioni   di  montaggio;  sui  disegni  deve  essere  indicata  la
posizione del marchio di omologazione CE....»;
      c) l'allegato IV e' modificato come segue:
        1)  nella parte I, il punto 8 della tabella e' sostituito dal
seguente:


{Oggetto    Numero    Pubblicazione
            della        nella
          direttiva    Gazzetta               Applicazione
                       Ufficiale      M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
..........
8. Dispositivi 2003/97/CE  L 25 del
    visione                29.1.2004  X  X  X  X  X  X}
   indiretta

        2)  nella  parte  I,  al punto 8, il termine «retrovisore» e'
sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»;
        3)  nella  parte  II, al punto 8, il termine «retrovisori» e'
sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»;
    d) nell'allegato  XI,  appendici  1  e  2,  punto  8,  il termine
«retrovisori»   e'   sostituito   da   «dispositivi  per  la  visione
indiretta».