Art. 2.

  1.  Il  Commissario  delegato  in  caso  di  assoluta necessita' ed
urgenza   provvede   ad  individuare  ed  acquisire  nuovi  punti  di
approvvigionamento    idrico,   anche   mediante   provvedimenti   di
occupazione  temporanea  di aree utilizzando i poteri di cui all'art.
49  del  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  327, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  a  predisporre  ed approvare i
progetti    inerenti    alla    realizzazione    di    impianti    di
approvvigionamento,  di  adduzione  e  distribuzione  delle acque, di
fognatura,  collettazione  e depurazione delle acque reflue, di nuovi
collettori  di  acque  depurate,  in  particolare  per consentirne il
riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.