Art. 2. 1. Il Commissario delegato in caso di assoluta necessita' ed urgenza provvede ad individuare ed acquisire nuovi punti di approvvigionamento idrico, anche mediante provvedimenti di occupazione temporanea di aree utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a predisporre ed approvare i progetti inerenti alla realizzazione di impianti di approvvigionamento, di adduzione e distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.