IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come
modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004,
emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e
le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  tesoro  deve  attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante
«Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di  servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti    per    servizi    finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 10
marzo  2005  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 47.816 milioni di euro;
  Visto  il  decreto  in  data 20 ottobre 2004, con il quale e' stata
disposta   l'emissione  della  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali  con  godimento  15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre
2035,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli interessi, all'andamento
dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi  al consumo nell'area dell'euro
(IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una seconda tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
  Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati
buoni  ad  un  consorzio  organizzato  dagli  intermediari finanziari
Barclays,  JPMorgan,  MCC-Capitalia  e  Morgan  Stanley,  al  fine di
ottenere   la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli
investitori  e  di  contenere  i  costi derivanti dall'accensione del
medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del
7 aprile   2004,   come   modificato  dal  decreto  ministeriale  del
26 ottobre   2004,   entrambi  citati  nelle  premesse,  e'  disposta
l'emissione  di  una  seconda  tranche di buoni del Tesoro poliennali
indicizzati all'indice Eurostat» («BTP Euroi»), di cui alle premesse,
con le seguenti caratteristiche:
    importo: 1.500 milioni di euro;
    decorrenza: 15 settembre 2004;
    scadenza: 15 settembre 2035;
    interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di
ogni anno di durata del prestito;
    tasso cedolare base: 2,35% annuo;
    rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi: indicizzati
all'andamento  dell'«Indice  Eurostat»  secondo  quanto  disposto dal
decreto in data 20 ottobre 2004, citato nelle premesse;
    prezzo di emissione: 104,53%;
    commissione   di   collocamento:   0,35%   dell'importo  nominale
dell'emissione.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite dal citato decreto ministeriale 20 ottobre 2004,
citato nelle premesse.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto   dall'art.   6,   ultimo  comma  del  decreto  ministeriale
20 ottobre  2004,  citato  nelle  premesse, possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping».
  La  prima  cedola  dei  buoni  emessi  con  il presente decreto, di
scadenza  15 marzo 2005, non verra' corrisposta dal momento che, alla
data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.