IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n
44  del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri
di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
    Visti  i  registri  predetti,  nei  quali sono stati iscritte, ai
sensi  dell'art.  19  della  legge n. 1096/1971 le varieta' di specie
agrarie,  le  cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate
nel dispositivo;
    Visti  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico  impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80, recante:
«Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visto   il   regolamento   d'esecuzione  della  citata  legge  n.
1096/1971,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065,  e modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001, n. 322, in particolare
l'art.  17,  comma  10,  che  stabilisce  in dieci anni il periodo di
durata  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali  e
prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima
per periodi determinati;
    Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973,  n.  1065,  modificato,  da  ultimo, dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis,
commi  4  e  5  che prevedono rispettivamente la cancellazione di una
varieta'  la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di
stabilire  un periodo transitorio per la certificazione, il controllo
e  la  commercializzazione  delle  relative  sementi o tuberi seme di
patate  che  si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione;
    Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del
dispositivo   non   sono  state  presentate  le  domande  di  rinnovo
dell'iscrizione   ai   relativi  registri  nazionali  secondo  quanto
stabilito   dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 1065/1973, e che le varieta' stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale;
    Considerato   che  per  le  varieta'  indicate  nell'art.  3  del
dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del
periodo   transitorio  di  commercializzazione  previsto  dal  citato
articolo 17-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
1065/1973;
    Atteso  che  la  Commissione  sementi,  di  cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 22 febbraio 2005 ha
riconosciuto  nelle  varieta'  indicate  nell'art.  1 del dispositivo
l'esistenza  dei  requisiti  previsti dall'art. 17, decimo comma, del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha
inoltre  espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta'
indicate  negli  articoli 2  e 3 del dispositivo ed alla concessione,
per  le  varieta' indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per
la  certificazione,  il  controllo  e  la  commercializzazione  delle
relative sementi;
    Ritenuto di dover procedere in conformita':
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A  norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione
della  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322,  l'iscrizione  ai  registri  nazionali  di  varieta'  di  specie
agrarie,  delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri
con  i  decreti  ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  e'
rinnovata fino al 31 dicembre 2012:

         ----> vedere da pag. 29 a pag. 31 della G.U. <----