Art. 2.
    A   norma   dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  25 novmebre 1971, n. 1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta',
iscritte  ai  registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti
ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellati dai
registri  medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo
dell'iscrizione:

         ----> vedere da pag. 31 a pag. 35 della G.U. <----