Art. 2. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novmebre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellati dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione: ----> vedere da pag. 31 a pag. 35 della G.U. <----