Art. 3.
    Ai   sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  25 novembre 1971, n. 1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta',
iscritte  ai  registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti
ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai
registri  medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo
dell'iscrizione  e le relative sementi, a norma del sopra citato art.
17/bis,  quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate
fino al 30 giugno dell'anno 2007.

               ----> vedere a pag. 35 della G.U. <----

    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 7 marzo 2005
                                         Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.