Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Grado dei combustibili tipo. Fino al 31 dicembre 2008: benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE. A partire dal 1° gennaio 2009: benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE. b) Grado dei combustibili. Fino al 31 dicembre 2008: benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE. c) Combustibili commercializzati: combustibili messi a disposizione sul mercato nazionale indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa. d) Combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali. e) Depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. f) Combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise. g) Impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade. h) Pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato. i) Depositi commerciali: depositi aventi capacita' superiore a tremila metri cubi in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ad accisa assolta. j) Siti di distribuzione: gli impianti di distribuzione e i depositi commerciali. k) Macroregioni: macroregione nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; macroregione nord-est: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna; macroregione centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo; macroregione sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; macroregione isole: Sicilia, Sardegna. l) Periodo estivo per le benzine: periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre. m) Periodo estivo per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 16 marzo e il 14 novembre. n) Periodo invernale per le benzine: periodo compreso tra il 16 novembre e il 15 marzo. o) Periodo invernale per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 15 novembre e il 15marzo.