Art. 2.
                             Definizioni
  1.   Ai   fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
  a) Grado dei combustibili tipo.
  Fino al 31 dicembre 2008:
    benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato
I   della   direttiva   98/70/CE,  come  modificata  dalla  direttiva
2003/17/CE;
    benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e
conforme   alle  altre  specifiche  di  cui  all'allegato  III  della
direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
    combustibile  diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato
II   della   direttiva  98/70/CE,  come  modificata  dalla  direttiva
2003/17/CE;
    combustibile  diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva
98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
  A partire dal 1° gennaio 2009:
    benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme   alle  altre  specifiche  di  cui  all'allegato  III  della
direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
    combustibile  diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva
98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
  b) Grado dei combustibili.
  Fino al 31 dicembre 2008:
    benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme   alle  altre  specifiche  di  cui  all'allegato  III  della
direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
    combustibile  diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva
98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
  c) Combustibili commercializzati: combustibili messi a disposizione
sul    mercato    nazionale    indipendentemente    dall'assolvimento
dell'accisa.
  d) Combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa
e'  stata  assolta  messi  a disposizione sul mercato nazionale per i
consumatori finali.
  e) Depositi   fiscali:   impianti   in   cui   vengono  fabbricati,
trasformati,  detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto del
presente  decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione
anche gli impianti di produzione dei combustibili.
  f) Combustibile  sottoposto  ad  accisa:  combustibile  al quale si
applica il regime fiscale delle accise.
  g) Impianto   di  distribuzione:  complesso  commerciale  unitario,
accessibile   al   pubblico,  costituito  da  una  o  piu'  pompe  di
distribuzione,  con  le  relative  attrezzature  e accessori, ubicato
lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade.
  h) Pompa  di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica di
carburanti   per   uso  autotrazione,  inserito  in  un  impianto  di
distribuzione,  che  presenta  un  sistema di quantificazione, inteso
come valorizzazione, dell'erogato.
  i) Depositi  commerciali:  depositi  aventi  capacita'  superiore a
tremila metri cubi in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i
combustibili  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera b), ad accisa
assolta.
  j) Siti  di  distribuzione:  gli  impianti  di  distribuzione  e  i
depositi commerciali.
  k) Macroregioni:
    macroregione   nord-ovest:   Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,
Lombardia;
    macroregione   nord-est:   Trentino-Alto   Adige,  Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Emilia-Romagna;
    macroregione centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo;
    macroregione sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
    macroregione isole: Sicilia, Sardegna.
  l) Periodo estivo per le benzine: periodo compreso tra il 1° maggio
e il 30 settembre.
  m)  Periodo estivo per il combustibile diesel: periodo compreso tra
il 16 marzo e il 14 novembre.
  n) Periodo  invernale  per  le  benzine:  periodo  compreso  tra il
16 novembre e il 15 marzo.
  o) Periodo  invernale  per il combustibile diesel: periodo compreso
tra il 15 novembre e il 15marzo.