Art. 3. Monitoraggio della qualita' dei combustibili prodotti e importati e relazione annuale al Parlamento 1. A partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, in relazione alle infrazioni previste dalla normativa che stabilisce le caratteristiche dei combustibili ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, gli accertamenti effettuati nei tre mesi precedenti, con l'indicazione degli impianti sottoposti ad accertamento, le infrazioni accertate, nonche' il tipo e l'entita' delle difformita' rilevate. Tale comunicazione e' effettuata per il tramite dell'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici, Ufficio metodologie e tecnologie chimiche. 2. A partire dal 1° gennaio 2005, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del presente decreto da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, relativi a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato, e destinato alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui i predetti dati sono riferiti, nonche' la certificazione o la perizia giurata di cui all'art. 1, comma 4. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e la qualita' ai fini della classificazione fiscale. 3. Le caratteristiche dei combustibili a cui si riferiscono i dati inviati ai sensi del comma 2, fatte salve quelle indicate nel comma successivo, possono essere controllate mediante criteri statistici. Tali caratteristiche devono essere espressamente indicate nella comunicazione dei dati di cui al comma 2. 4. Non possono essere controllate mediante criteri statistici, ai sensi del comma 3, le seguenti caratteristiche: a) contenuto di benzene nella benzina; b) contenuto di aromatici nella benzina; c) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o 10 mg/kg, nella benzina; d) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o 10 mg/kg, nel combustibile diesel. 5. I dati di cui ai commi precedenti sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 6. L'APAT sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualita' dei combustibili commercializzati nell'anno precedente, sulla base dei dati ricevuti ai sensi del presente articolo.