Art. 3.
Monitoraggio  della  qualita' dei combustibili prodotti e importati e
                   relazione annuale al Parlamento
  1.  A partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi
dalla  fine  di  ogni trimestre, gli uffici dell'Agenzia delle dogane
competenti  per  territorio  comunicano all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, in
relazione  alle infrazioni previste dalla normativa che stabilisce le
caratteristiche  dei combustibili ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente,  gli  accertamenti effettuati nei tre mesi precedenti,
con  l'indicazione  degli  impianti  sottoposti  ad  accertamento, le
infrazioni  accertate,  nonche' il tipo e l'entita' delle difformita'
rilevate.  Tale  comunicazione e' effettuata per il tramite dell'Area
verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici,
Ufficio metodologie e tecnologie chimiche.
  2. A partire dal 1° gennaio 2005, entro trenta giorni dalla fine di
ogni  trimestre,  i  gestori  dei  depositi  fiscali  che importano i
combustibili  oggetto  del  presente  decreto da Paesi terzi o che li
ricevono  da  Paesi  membri  dell'Unione  europea  e  i gestori degli
impianti  di  produzione  inviano  all'APAT  i  dati  concernenti  le
caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, relativi a ciascun tipo e
grado   di  combustibile  prodotto  o  importato,  e  destinato  alla
commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui
i predetti dati sono riferiti, nonche' la certificazione o la perizia
giurata  di  cui  all'art.  1,  comma  4.  I  dati  si riferiscono ai
combustibili  immagazzinati  nei  serbatoi  in cui sono sottoposti ad
accertamento  volto  a verificarne la quantita' e la qualita' ai fini
della classificazione fiscale.
  3.  Le caratteristiche dei combustibili a cui si riferiscono i dati
inviati  ai  sensi del comma 2, fatte salve quelle indicate nel comma
successivo,  possono  essere controllate mediante criteri statistici.
Tali  caratteristiche  devono  essere  espressamente  indicate  nella
comunicazione dei dati di cui al comma 2.
  4.  Non  possono essere controllate mediante criteri statistici, ai
sensi del comma 3, le seguenti caratteristiche:
    a) contenuto di benzene nella benzina;
    b) contenuto di aromatici nella benzina;
    c) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o
10 mg/kg, nella benzina;
    d) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o
10 mg/kg, nel combustibile diesel.
  5.  I  dati  di  cui ai commi precedenti sono raccolti e inviati in
formato  elettronico.  A  tal  fine  debbono  essere  osservate,  ove
disponibili,  le  procedure  indicate sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  6.  L'APAT  sottopone  annualmente  al  Parlamento una relazione in
merito  alla  qualita'  dei  combustibili  commercializzati nell'anno
precedente,  sulla  base  dei  dati  ricevuti  ai  sensi del presente
articolo.