Art. 4. Monitoraggio della qualita' dei combustibili in distribuzione e rapporto annuale alla Commissione europea 1. E' istituito presso l'APAT, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato con il compito di coordinare le attivita' di monitoraggio dei combustibili in distribuzione previste dal presente decreto, composto da due rappresentanti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, due rappresentanti nominati dal Ministero della salute, due rappresentanti nominati dal Ministero delle attivita' produttive, due rappresentanti nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti nominati dall'APAT, un rappresentante nominato dall'Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica, di seguito denominata UNICHIM. Ai componenti del comitato non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti. 2. Il comitato adotta entro trenta giorni dalla sua istituzione un apposito regolamento di funzionamento interno. 3. Il comitato si riunisce periodicamente per individuare: a) il numero di campioni da prelevare per macroregione, secondo quanto indicato all'allegato II; b) la lista degli impianti di distribuzione e depositi commerciali per macroregione da sottoporre a prelievo; c) i laboratori che effettuano i controlli nell'anno successivo; d) gli organismi che effettuano i prelievi nell'anno successivo. 4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, l'Agenzia delle dogane invia al comitato la lista degli impianti di distribuzione riforniti, corredata di indirizzo completo. 5. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero delle attivita' produttive invia al comitato la lista dei depositi commerciali, corredata di indirizzo completo. 6. Per ogni macroregione, il comitato seleziona, in maniera casuale, i siti da sottoporre a prelievo per ogni tipo e grado di combustibile. Inoltre seleziona, sempre in modo casuale, un numero di siti aggiuntivo pari ad almeno il 10% di siti prescelti da sottoporre a prelievo nel caso in cui i siti precedentemente selezionati non siano operativi. 7. Il comitato fornisce agli organismi di cui all'art. 5, comma 4, l'elenco dei siti di distribuzione presso cui effettuare i prelievi, corredato da informazioni sufficienti per identificare ogni sito di distribuzione in maniera univoca. 8. Gli organismi di cui all'art. 5, comma 4, effettuano i prelievi presso i siti indicati, secondo le norme di cui all'art. 1, commi 5 e 6, e in accordo con le procedure di cui al comma 9. 9. Il comitato stabilisce apposite procedure operative di gestione del sistema di monitoraggio, al fine di garantire la tutela dell'anonimato dei campioni sottoposti a controllo e il trattamento confidenziale dei dati. 10. Il rapporto analitico elaborato dai laboratori deve contenere esclusivamente le seguenti informazioni: a) codice identificativo del laboratorio; b) codice identificativo del sito di distribuzione; c) codice identificativo del campione; d) tipo e grado di combustibile; e) risultato delle analisi di cui all'art. 1, comma 2. 11. I laboratori di cui al comma 3, lettera c), inviano in formato elettronico, a partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dal termine di ogni trimestre, all'APAT i rapporti di cui al comma 10. 12. Il Ministero delle attivita' produttive invia entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2005, all'APAT le seguenti informazioni: a) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente; b) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente, per macroregione, inclusi i volumi di benzina e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, in distribuzione nell'anno precedente, distinguendo, per il combustibile diesel, i volumi venduti presso gli impianti di distribuzione e i volumi venduti presso i depositi commerciali; c) metodo utilizzato per la raccolta dei dati relativi alla distribuzione di ogni tipo e grado di combustibile. 13. L'APAT, sulla base dei rapporti di cui al comma 11 e delle informazioni di cui al comma 12, elabora una relazione annuale secondo le linee guida di cui all'allegato III e la invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006. 14. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 13, trasmette alla Commissione europea un rapporto relativo all'attivita' di monitoraggio dei combustibili in distribuzione.