Art. 4.
Monitoraggio  della  qualita'  dei  combustibili  in  distribuzione e
              rapporto annuale alla Commissione europea
  1.   E'   istituito   presso   l'APAT,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  un comitato con il
compito  di  coordinare le attivita' di monitoraggio dei combustibili
in  distribuzione  previste  dal  presente  decreto,  composto da due
rappresentanti  nominati  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  due  rappresentanti  nominati  dal  Ministero della
salute,  due  rappresentanti  nominati  dal Ministero delle attivita'
produttive, due rappresentanti nominati dal Ministero dell'economia e
delle    finanze,   due   rappresentanti   nominati   dall'APAT,   un
rappresentante  nominato  dall'Associazione  per  l'unificazione  nel
settore  dell'industria  chimica,  di  seguito denominata UNICHIM. Ai
componenti del comitato non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese
per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.
  2.  Il comitato adotta entro trenta giorni dalla sua istituzione un
apposito regolamento di funzionamento interno.
  3. Il comitato si riunisce periodicamente per individuare:
    a) il  numero  di campioni da prelevare per macroregione, secondo
quanto indicato all'allegato II;
    b) la   lista   degli   impianti   di  distribuzione  e  depositi
commerciali per macroregione da sottoporre a prelievo;
    c) i laboratori che effettuano i controlli nell'anno successivo;
    d) gli organismi che effettuano i prelievi nell'anno successivo.
  4.  Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, l'Agenzia
delle   dogane   invia   al  comitato  la  lista  degli  impianti  di
distribuzione riforniti, corredata di indirizzo completo.
  5.  Entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno,  a  partire dal 2005, il
Ministero  delle  attivita' produttive invia al comitato la lista dei
depositi commerciali, corredata di indirizzo completo.
  6.  Per  ogni  macroregione,  il  comitato  seleziona,  in  maniera
casuale,  i  siti  da  sottoporre a prelievo per ogni tipo e grado di
combustibile. Inoltre seleziona, sempre in modo casuale, un numero di
siti aggiuntivo pari ad almeno il 10% di siti prescelti da sottoporre
a  prelievo  nel  caso  in cui i siti precedentemente selezionati non
siano operativi.
  7.  Il comitato fornisce agli organismi di cui all'art. 5, comma 4,
l'elenco  dei siti di distribuzione presso cui effettuare i prelievi,
corredato  da  informazioni sufficienti per identificare ogni sito di
distribuzione in maniera univoca.
  8.  Gli organismi di cui all'art. 5, comma 4, effettuano i prelievi
presso i siti indicati, secondo le norme di cui all'art. 1, commi 5 e
6, e in accordo con le procedure di cui al comma 9.
  9.  Il comitato stabilisce apposite procedure operative di gestione
del   sistema  di  monitoraggio,  al  fine  di  garantire  la  tutela
dell'anonimato  dei  campioni sottoposti a controllo e il trattamento
confidenziale dei dati.
  10.  Il  rapporto analitico elaborato dai laboratori deve contenere
esclusivamente le seguenti informazioni:
    a) codice identificativo del laboratorio;
    b) codice identificativo del sito di distribuzione;
    c) codice identificativo del campione;
    d) tipo e grado di combustibile;
    e) risultato delle analisi di cui all'art. 1, comma 2.
  11.  I laboratori di cui al comma 3, lettera c), inviano in formato
elettronico,  a  partire  dal  1° gennaio 2005, entro quindici giorni
lavorativi  dal termine di ogni trimestre, all'APAT i rapporti di cui
al comma 10.
  12.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  invia  entro  il
30 aprile  di  ogni  anno,  a  partire dal 2005, all'APAT le seguenti
informazioni:
    a) volumi  totali  di  ogni  tipo  e  grado  di  combustibili  in
distribuzione nell'anno precedente;
    b) volumi  totali  di  ogni  tipo  e  grado  di  combustibili  in
distribuzione  nell'anno  precedente,  per  macroregione,  inclusi  i
volumi  di  benzina e di combustibile diesel con un tenore massimo di
zolfo   di   10   mg/kg,   in   distribuzione  nell'anno  precedente,
distinguendo, per il combustibile diesel, i volumi venduti presso gli
impianti  di  distribuzione  e  i  volumi  venduti  presso i depositi
commerciali;
    c) metodo  utilizzato  per  la  raccolta  dei  dati relativi alla
distribuzione di ogni tipo e grado di combustibile.
  13.  L'APAT,  sulla  base  dei  rapporti di cui al comma 11 e delle
informazioni  di  cui  al  comma  12,  elabora  una relazione annuale
secondo  le  linee  guida  di  cui  all'allegato  III  e  la invia al
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, entro il
31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006.
  14.  Entro  il  30 giugno  di  ogni  anno,  a  partire dal 2006, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sulla base
della  relazione  di  cui  al  comma  13,  trasmette alla Commissione
europea  un  rapporto  relativo  all'attivita'  di  monitoraggio  dei
combustibili in distribuzione.