Art. 5. Organismi competenti per il monitoraggio della qualita' dei combustibili in distribuzione 1. Il controllo delle caratteristiche dei combustibili in distribuzione, al fine di consentire l'elaborazione del rapporto di cui all'art. 4, comma 14, e' effettuato dai seguenti organismi: a) laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane; b) laboratori accreditati, per i metodi di cui all'allegato I, in accordo con la norma EN ISO/IEC 17025. 2. I laboratori di cui al comma 1 partecipano regolarmente ad almeno uno schema di correlazione interlaboratorio nazionale, europeo o internazionale, che preveda le misure relative alle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2. 3. La lista dei laboratori che operano in conformita' e' redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM, sulla base dei risultati ottenuti negli schemi di cui al comma 2, messi a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i controlli. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005. 4. Il prelievo dei campioni presso i siti e' effettuato dai seguenti organismi: a) Ufficio tecnico di finanza, laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane; b) organismi accreditati secondo la norma EN 45004; c) laboratori accreditati per i metodi di cui all'allegato I nonche' per il metodo EN 14275:2003. 5. La lista degli organismi di cui al comma 4, lettere b) e c), e' redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM sulla base di apposita documentazione, comprovante l'accreditamento prescritto, messa a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i prelievi. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005. 6. Ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste dai commi 1 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), a seguito della relativa individuazione effettuata dal comitato di cui all'art. 4, ai sensi del comma 3 di tale articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula inoltre apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 4, lettera a), ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste dai commi 1 e 4 diverse da quelle ricadenti nei compiti di ufficio ditali laboratori. 7. Al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 6 si provvede entro i limiti dei normali stanziamenti di bilancio.