Art. 5.
Organismi   competenti   per   il  monitoraggio  della  qualita'  dei
                    combustibili in distribuzione
  1.   Il   controllo   delle  caratteristiche  dei  combustibili  in
distribuzione,  al  fine di consentire l'elaborazione del rapporto di
cui all'art. 4, comma 14, e' effettuato dai seguenti organismi:
    a) laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle
Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane;
    b) laboratori accreditati, per i metodi di cui all'allegato I, in
accordo con la norma EN ISO/IEC 17025.
  2.  I  laboratori  di  cui  al  comma 1 partecipano regolarmente ad
almeno uno schema di correlazione interlaboratorio nazionale, europeo
o internazionale, che preveda le misure relative alle caratteristiche
di cui all'art. 1, comma 2.
  3.  La lista dei laboratori che operano in conformita' e' redatta e
aggiornata   annualmente   dall'UNICHIM,  sulla  base  dei  risultati
ottenuti  negli  schemi  di  cui  al  comma  2,  messi a disposizione
dell'UNICHIM  da  parte  dei laboratori che fanno richiesta di essere
inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i controlli. La lista e i
suoi  aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma
1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.
  4.  Il  prelievo  dei  campioni  presso  i  siti  e' effettuato dai
seguenti organismi:
    a) Ufficio tecnico di finanza, laboratori chimici delle dogane o,
ove   istituiti,  uffici  delle  Dogane  nel  cui  ambito  operano  i
laboratori chimici delle dogane;
    b) organismi accreditati secondo la norma EN 45004;
    c) laboratori  accreditati  per  i  metodi  di cui all'allegato I
nonche' per il metodo EN 14275:2003.
  5.  La lista degli organismi di cui al comma 4, lettere b) e c), e'
redatta  e aggiornata annualmente dall'UNICHIM sulla base di apposita
documentazione,  comprovante  l'accreditamento  prescritto,  messa  a
disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta
di  essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i prelievi. La
lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art.
4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.
  6.  Ai  fini dell'esecuzione delle attivita' previste dai commi 1 e
4,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula
apposite  convenzioni  annuali  con  i  laboratori di cui al comma 1,
lettera  b),  e  di  cui al comma 4, lettere b) e c), a seguito della
relativa individuazione effettuata dal comitato di cui all'art. 4, ai
sensi  del  comma  3  di  tale articolo. Il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  stipula  inoltre apposite convenzioni
annuali  con  i laboratori di cui al comma 1, lettera a), e di cui al
comma 4, lettera a), ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste
dai  commi  1  e 4 diverse da quelle ricadenti nei compiti di ufficio
ditali laboratori.
  7. Al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 6 si provvede
entro i limiti dei normali stanziamenti di bilancio.