Art. 10.
Impiego  dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione
                              al fuoco

  1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione  europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti
all'Associazione   europea   di   libero  scambio  (EFTA),  firmatari
dell'accordo  SEE,  possono essere impiegati in Italia nelle opere in
cui  e' prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso
conforme  alla  loro  destinazione,  se  muniti  della  marcatura  CE
prevista   dalle  disposizioni  comunitarie.  In  mancanza  di  dette
disposizioni  comunitarie  ed  in  attesa  della  loro  emanazione si
applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole
di  mutuo  riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto
1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
    Roma, 15 marzo 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu