Art. 6.
  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente
ordinanza i Commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si
renderanno  disponibili  a  seguito del riparto delle somme stanziate
dal   decreto   -   legge  29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n. 139. A tal fine e'
autorizzata,  per  ciascun  Commissario  delegato,  l'apertura di una
contabilita'  speciale  di  tesoreria  sulla  quale  confluiranno  le
relative risorse finanziarie.