Art. 7.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza,   pertanto   eventuali   oneri   derivanti   da   ritardi,
inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi  titolo  insorgente,  non
gravano  sulle  disponibilita'  finanziarie del medesimo Dipartimento
della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 marzo 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi