Art. 10. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005». 2. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «otto». 3. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: «art. 1, commi 5, 8 e 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' circolare n. 5 del 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze».