Art. 10.
  1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3334  del  2004, le parole «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».
  2. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, la parola «sei» e' sostituita
dalla parola «otto».
  3.  Alle  deroghe  previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3244 del 2002 e successive
modificazioni,  sono  aggiunte  le seguenti: «art. 1, commi 5, 8 e 11
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' circolare n. 5 del 2005
del Ministero dell'economia e delle finanze».