Art. 11.
  1.  Al  fine  di consentire il rapido espletamento delle iniziative
necessarie al superamento della situazione emergenziale determinatasi
nel  territorio  del  comune di Bonorva in provincia di Sassari, e di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio in data 3 dicembre 2004
citato  in  premessa, il sindaco di Bonorva - Commissario delegato si
avvale  di  un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un
massimo di due unita' di personale dipendente del medesimo comune.
  2.  Il  Commissario  delegato  puo'  autorizzare il personale della
struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario
fino  ad un massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso,
oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
  3.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si
provvede  a  valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n.
3396 del 2005 citata in premessa.