Art. 11. 1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale determinatasi nel territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio in data 3 dicembre 2004 citato in premessa, il sindaco di Bonorva - Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di due unita' di personale dipendente del medesimo comune. 2. Il Commissario delegato puo' autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. 3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3396 del 2005 citata in premessa.