Art. 12.
  1.   Il   Prefetto  di  Chieti  -  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del
4 marzo  2005,  al  fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti
dalla  situazione  emergenziale  di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 14 gennaio 2005, e nei limiti di vigenza
dello  stessa,  e'  autorizzato  a  costituire  un'apposita struttura
composta   da  tre  unita'  di  personale  individuate  dal  medesimo
Commissario   delegato.  Il  predetto  personale  e'  autorizzato  ad
effettuare  ore  di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore
mensili  pro-capite  oltre i limiti previsti dalla vigente normativa,
ovvero,  qualora  appartenenti  alla  carriera  prefettizia,  di  una
indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione
di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
  2.  Il  Commissario  delegato,  in ragione della complessita' delle
iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico
in  esame,  e'  autorizzato,  altresi',  ad avvalersi per gli aspetti
tecnici  di  due ingegneri appartenenti alla pubblica amministrazione
con   competenze   attinenti   alle   finalita'  della  summenzionata
ordinanza;  per tali attivita' ai predetti soggetti e' corrisposto un
compenso   mensile   pari  al  40%  del  trattamento  stipendiale  in
godimento.
  3.  Al  Commissario  delegato  in  relazione  ai  maggiori  compiti
conferiti  ai  sensi  dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del
2005,  e'  riconosciuto  un  compenso per tutta la durata dello stato
d'emergenza,  su  base mensile pari alla retribuzione di posizione in
godimento  di  cui  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
  4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
delle  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  6  dell'ordinanza  di
protezione civile n. 3411 del 2005.
  5.  Il termine di trenta giorni previsto all'art. 5, comma 1, primo
periodo,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3411 del 2005, e'
elevato a sessanta giorni.