Art. 12. 1. Il Prefetto di Chieti - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, e nei limiti di vigenza dello stessa, e' autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da tre unita' di personale individuate dal medesimo Commissario delegato. Il predetto personale e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 2. Il Commissario delegato, in ragione della complessita' delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, e' autorizzato, altresi', ad avvalersi per gli aspetti tecnici di due ingegneri appartenenti alla pubblica amministrazione con competenze attinenti alle finalita' della summenzionata ordinanza; per tali attivita' ai predetti soggetti e' corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento. 3. Al Commissario delegato in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, e' riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, su base mensile pari alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005. 5. Il termine di trenta giorni previsto all'art. 5, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, e' elevato a sessanta giorni.