Art. 13.
  1.   Al   fine   di  assicurare  la  piu'  tempestiva  ed  efficace
realizzazione  degli  interventi  nell'area  del sud-est asiatico, il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e'  autorizzato  a  stipulare  nel predetto territorio
apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire,
di   volta   in  volta  nei  limiti  dello  stretto  necessario  alla
realizzazione  di  ciascun  intervento  o  di  parte dello stesso, le
risorse  provenienti  dalle donazioni ed atti di liberalita' previste
dall'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  29 dicembre  2004,  n.  3390  e  disponibili  sul conto corrente
bancario  aperto ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  18 gennaio  2005, n. 3394. L'utilizzo delle somme
depositate  sul  predetto  conto  corrente bancario e' effettuato dal
responsabile  della  struttura  di  missione  con obbligo di separata
rendicontazione  e nel rispetto di apposita regolamentazione definita
dal  capo  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento.
  2.   I   rapporti   di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
instaurati   o   da   instaurare  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,
dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3390 del 2004 e dell'art. 1,
comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005 emanate
per fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri e di
cui  in  premessa, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con conseguente applicazione del
relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
  3.  In relazione alla particolare gravosita' dell'impegno richiesto
per  l'espletamento  dei  compiti  attribuiti,  ai  componenti  della
Commissione  di  garanzia  istituita  ai  sensi dell'art. 1, comma 4,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 del
2005 e' riconosciuta una speciale indennita' d'importo corrispondente
a  quella  attribuita  al responsabile della struttura di missione di
cui  all'art.  1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3402
del 2005.
  4.  Al  personale  con  contratto  di  collaborazione  coordinata e
continuativa,  inviato  nei  territori  del  sud-est asiatico colpiti
dagli  eventi  calamitosi  di  cui  all'ordinanza  n. 3389 del 2004 e
successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art.  1,  comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3390 del 2005.
  5.  All'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, dalle parole «finalizzato alla
ristrutturazione»   fino   alle  parole  «medesimo  territorio»  sono
soppresse  e  cosi'  sostituite  «finalizzato a consentire il pieno e
completo  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione
interessata  dall'atto  terroristico  verificatosi  nella  citta'  di
Beslan,  attraverso  la ristrutturazione ed ampliamento di edifici di
strutture   sanitarie   di   Beslan   e   Vladikavkaz,  dotandoli  di
attrezzature  ed  apparecchiature  elettromedicali idonee a garantire
maggiore funzionalita».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 marzo 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi