Art. 13. 1. Al fine di assicurare la piu' tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nell'area del sud-est asiatico, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire, di volta in volta nei limiti dello stretto necessario alla realizzazione di ciascun intervento o di parte dello stesso, le risorse provenienti dalle donazioni ed atti di liberalita' previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e disponibili sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto corrente bancario e' effettuato dal responsabile della struttura di missione con obbligo di separata rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento. 2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati o da instaurare ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri e di cui in premessa, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale. 3. In relazione alla particolare gravosita' dell'impegno richiesto per l'espletamento dei compiti attribuiti, ai componenti della Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 del 2005 e' riconosciuta una speciale indennita' d'importo corrispondente a quella attribuita al responsabile della struttura di missione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005. 4. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inviato nei territori del sud-est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389 del 2004 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2005. 5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, dalle parole «finalizzato alla ristrutturazione» fino alle parole «medesimo territorio» sono soppresse e cosi' sostituite «finalizzato a consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dall'atto terroristico verificatosi nella citta' di Beslan, attraverso la ristrutturazione ed ampliamento di edifici di strutture sanitarie di Beslan e Vladikavkaz, dotandoli di attrezzature ed apparecchiature elettromedicali idonee a garantire maggiore funzionalita». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi