Art. 2. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, in conseguenza delle attivita' ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto delle esecuzione delle opere previste, sono approvati dal Commissario delegato, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.