Art. 2.
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti
in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in
atto,  i  progetti  comportanti  varianti  agli strumenti urbanistici
strettamente  attinenti  alla realizzazione del passante autostradale
di  Mestre,  e  di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  19 marzo 2003, n. 3273, in conseguenza delle attivita'
ablatorie  che  saranno  poste in essere per l'ottenimento delle aree
oggetto  delle  esecuzione  delle  opere previste, sono approvati dal
Commissario  delegato, coerentemente con quanto deliberato dai comuni
competenti.  L'approvazione  del  Commissario  delegato costituisce a
tutti  gli  effetti  variazione alle previsioni dei vigenti strumenti
urbanistici.