Art. 4.
  1.  Per  il  proseguimento  delle  iniziative  di carattere urgente
finalizzate  alla  messa in sicurezza dei Laboratori del Gran Sasso e
per la eventuale bonifica delle aree inquinate, l'ANAS e' autorizzata
a  trasferire  al  Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, le
risorse  finanziarie  rivenienti  dall'art.  5 della legge n. 366 del
1990.