Art. 4. 1. Per il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei Laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, l'ANAS e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, le risorse finanziarie rivenienti dall'art. 5 della legge n. 366 del 1990.