Art. 6. 1. Al fine assicurare un progressivo rientro della situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, secondo quanto richiesto dal Commissario delegato con nota del 18 febbraio 2005 e coerentemente con quanto espresso dalla regione stessa con nota del 9 marzo 2005, le competenze in materia di ingresso nella regione Campania dei rifiuti recuperabili sono trasferite alla medesima Amministrazione regionale. 2. Il numero dei componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni, e' elevato di un'unita' designata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004, alla lettera e), dopo la parola «rifiuti» sono aggiunte le parole «e le balle di rifiuto secco codice 191212».