Art. 6.
  1.  Al  fine  assicurare un progressivo rientro della situazione di
emergenza  in  atto  nella  regione  Campania  in materia di rifiuti,
secondo  quanto  richiesto  dal  Commissario  delegato  con  nota del
18 febbraio  2005  e  coerentemente con quanto espresso dalla regione
stessa  con  nota  del  9 marzo  2005,  le  competenze  in materia di
ingresso   nella  regione  Campania  dei  rifiuti  recuperabili  sono
trasferite alla medesima Amministrazione regionale.
  2.  Il  numero dei componenti della Commissione tecnico-scientifica
istituita   ai   sensi  dell'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e
successive  modificazioni,  e'  elevato  di  un'unita'  designata dal
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3345  del  30 marzo  2004,  cosi'  come sostituito
dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del
2004,  alla  lettera  e),  dopo  la parola «rifiuti» sono aggiunte le
parole «e le balle di rifiuto secco codice 191212».