Art. 7. 1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3279/2003, e' cosi' sostituito: 2. «Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004, relative alle iniziative da porre in essere per il comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualita' di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002». Il soggetto attuatore provvede, altresi', qualora espressamente incaricato dalle singole amministrazioni comunali interessate, alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi a favore dei privati, nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano delegato dette iniziative alle medesime amministrazioni comunali, ai sensi della normativa vigente in materia». 2. L'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3279/2003 e' cosi' sostituito «Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto attuatore, e' autorizzato ad avvalersi di sei unita' di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio - Abruzzo - Sardegna; detto personale, che verra' individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore, e' autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale, nonche' a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, e' riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri. Il soggetto attuatore e' altresi' autorizzato ad acquisire la disponibilita' di una sede logistica idonea per la struttura di titolarita', ed a porre in essere tutte le iniziative di carattere negoziale conseguenti». 3. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 3279/2003, le parole «al 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti «al periodo di vigenza dello stato di emergenza». 4. Al soggetto attuatore, in ragione dell'attivita' da porre in essere ai sensi del presente articolo, e' corrisposta un'indennita' onnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico in godimento. 5. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale di tesoreria, intestata al soggetto attuatore, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 6. Al fine di consentire al soggetto attuatore l'espletamento delle iniziative finalizzate a garantire l'immediata operativita' della propria struttura, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede a versare sulla contabilita' speciale di cui al comma 5 l'importo di euro 200.000,00. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002.