Art. 7.
  1.  L'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  n.  3279/2003,  e' cosi'
sostituito:  2. «Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3
dell'ordinanza   n.   3375/2004   e  nell'art.  2  dell'ordinanza  n.
3379/2004,  relative alle iniziative da porre in essere per il comune
di  San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualita'
di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed
opere,   anche   infrastrutturali,   di   ricostruzione  inerenti  al
territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici
del  29 ottobre  2002».  Il  soggetto  attuatore  provvede, altresi',
qualora   espressamente   incaricato  dalle  singole  amministrazioni
comunali  interessate,  alla progettazione e successiva realizzazione
degli   interventi   a   favore  dei  privati,  nell'ipotesi  in  cui
quest'ultimi   abbiano   delegato   dette  iniziative  alle  medesime
amministrazioni   comunali,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia».
  2.  L'art.  3,  comma  5,  dell'ordinanza  n.  3279/2003  e'  cosi'
sostituito  «Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento
degli  interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il
soggetto  attuatore,  e'  autorizzato  ad  avvalersi di sei unita' di
personale  tecnico  amministrativo  in  servizio  presso  il Servizio
integrato  infrastrutture  e  trasporti  Lazio  - Abruzzo - Sardegna;
detto  personale,  che  verra'  individuato  con  successivo apposito
provvedimento  del  soggetto  attuatore,  e' autorizzato, nell'ambito
della  vigenza  temporale  dello stato d'emergenza, a svolgere in via
continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale,
nonche'  a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore
mensili  pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa,
da  liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite
comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, e'
riconosciuto  il  rimborso  degli  oneri  sostenuti per l'utilizzo di
mezzi  propri.  Il  soggetto  attuatore  e'  altresi'  autorizzato ad
acquisire  la  disponibilita'  di  una  sede  logistica idonea per la
struttura di titolarita', ed a porre in essere tutte le iniziative di
carattere negoziale conseguenti».
  3.  All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 3279/2003, le parole «al
31 dicembre  2003»,  sono  sostituite  dalle  seguenti «al periodo di
vigenza dello stato di emergenza».
  4.  Al  soggetto  attuatore,  in ragione dell'attivita' da porre in
essere  ai  sensi del presente articolo, e' corrisposta un'indennita'
onnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico in godimento.
  5.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una  contabilita'  speciale di
tesoreria, intestata al soggetto attuatore, con le modalita' previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
  6. Al fine di consentire al soggetto attuatore l'espletamento delle
iniziative  finalizzate  a  garantire  l'immediata operativita' della
propria  struttura,  il presidente della regione Molise - Commissario
delegato  provvede  a  versare  sulla contabilita' speciale di cui al
comma 5 l'importo di euro 200.000,00.
  7.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si provvede con le
risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del territorio della
provincia  di  Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre
2002.