IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile      per      fronteggiare     l'emergenza     nel     settore
dell'approvvigionamento  idrico  nel  territorio del comune di Reggio
Calabria»;
  Viste  le note del 21 ottobre, 3 e 28 dicembre 2004 con la quale il
sindaco  di  Reggio  Calabria  - commissario delegato per l'emergenza
idrica  nel  medesimo  comune  ha  chiesto  la  proroga  dello  stato
d'emergenza;
  Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna, ed in
riscontro  alle  predette  richieste  del  commissario  delegato,  il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri con note del 30 novembre, 20 dicembre 2004 e 17 gennaio
2005,  ha rappresentato al sopra citato commissario delegato che sono
venute  meno  le  condizioni  richieste dalla citata legge n. 225 del
1992  per  la  concessione  di  un'ulteriore  proroga  dello stato di
emergenza;
  Vista  la  successiva  nota  del  16 febbraio 2005, con la quale il
commissario   delegato,   nel   prendere   atto  della  mancanza  dei
presupposti  per  procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha,
peraltro,   rappresentato   l'esigenza   che  siano  disciplinate  le
ulteriori   fasi   realizzative   delle   opere  e  degli  interventi
finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica
in atto sul territorio comunale;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  gravissimi  pregiudizi  alla  collettivita', sicche'
occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ravvisata  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'
poste  in  essere  in regime straordinario dal commissario delegato e
finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta';
  Ritenuto,  quindi  necessario  adottare  un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo
completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi
idrica in atto nel comune di Reggio Calabria;
  D'intesa   con   il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, e di cui alla nota in data 28 febbraio 2005;
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Calabria con nota del 10 marzo
2005;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Il sindaco del comune di Reggio Calabria e' confermato, fino al
31 dicembre   2005,   commissario   delegato  per  la  situazione  di
criticita'  ancora  in essere in materia di approvvigionamento idrico
al  fine  di  assicurare  continuita'  alle attivita' precedentemente
poste  in  essere  dal commissario stesso in regime straordinario. In
particolare  il  commissario  delegato provvede, in regime ordinario,
all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del
programma  commissariale  definito  per il superamento dell'emergenza
idrica  nel territorio comunale, secondo le previsioni della presente
ordinanza.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.