Art. 2.

  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario    delegato    puo'   continuare   ad   avvalersi   della
collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  2.   Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  utilizzare  la
contabilita'  speciale  aperta ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3306  del  2003, continuando ad avvalersi del
personale della struttura commissariale.