Art. 2. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato puo' continuare ad avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 2. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3306 del 2003, continuando ad avvalersi del personale della struttura commissariale.